Dal primo gennaio 2024, la misura degli interessi legali del 5 per cento in ragione d’anno, applicabile fino al 31 dicembre 2023, si ridurrà infatti alla metà. Sarà quindi del 2,5% la misura degli interessi legali applicabile dal 2024. La nuova misura “riduce” quindi alla metà l’extra dovuto in caso di ravvedimento.
In quattro anni, si è passati dalla misura più bassa di sempre, dello 0,01% applicata nel 2021, al tasso dell’1,25% applicato fino al 31 dicembre 2022, alla misura del 5 per cento applicata dal primo gennaio 2023, per arrivare alla nuova misura del 2,5% applicabile dal primo gennaio 2024. Il nuovo tasso sarà applicabile anche nei casi in cui è il contribuente che dovrà ricevere pagamenti con gli interessi legali. La modifica del saggio legale è disposta dal decreto 29 novembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 288 del giorno 11 dicembre 2023.
Gli interessi legali sono stabiliti per legge dal Ministero dell’economia e delle Finanze, sulla base dell’inflazione e del rendimento dei titoli di Stato.
Ravvedimento meno “salato” dal 2024
Gli interessi legali sono applicabili in caso di ravvedimento, così come si applicano anche alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto. Dal 2024, sarà quindi meno “salato” il costo del ravvedimento. Per regolarizzare gli omessi o tardivi versamenti di imposte del 2023, con il ravvedimento spontaneo, nel 2024, per gli interessi legali, si dovranno applicare le due misure, del 5% fino al 31 dicembre 2023 e del 2,5% dal 1° gennaio 2024. Si può fare l’esempio di un contribuente che non esegue il versamento Iva relativo al mese di novembre 2023, in scadenza ordinaria il 18 dicembre 2023 (il 16 dicembre, di scadenza, slitta a lunedì 18 dicembre), per 12mila euro. Egli eseguirà il versamento lunedì 15 gennaio 2024, avvalendosi del ravvedimento cosiddetto “breve” entro 30 giorni.
In questo caso, dovrà applicare la sanzione del 15%, che si riduce a un decimo del minimo, cioè all’1,5 per cento. Dovrà anche pagare gli interessi legali del 5% annuo dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, fino al 31 dicembre 2023, e del 2,5% dal 1° gennaio 2024, fino al giorno in cui paga con il ravvedimento. Si può fare l’esempio di un contribuente che non esegue il versamento Iva relativo al mese di novembre 2023, in scadenza ordinaria il 18 dicembre 2023 (il 16 dicembre, di scadenza, slitta a lunedì 18 dicembre), per 12mila euro. Egli eseguirà il versamento lunedì 15 gennaio 2024, avvalendosi del ravvedimento cosiddetto “breve” entro 30 giorni. In questo caso, dovrà applicare la sanzione del 15%, che si riduce a un decimo del minimo, cioè all’1,5 per cento. Dovrà anche pagare gli interessi legali del 5% annuo dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, fino al 31 dicembre 2023, e del 2,5% dal 1° gennaio 2024, fino al giorno in cui paga con il ravvedimento.
La promessa “dimenticata” della misura unica
In materia di interessi, non è stata mai fissata una misura unica per i versamenti e per i rimborsi. Infatti, nonostante i vari annunci, si è ancora in attesa di un allineamento per evitare che gli interessi applicati dal Fisco su quanto gli è dovuto siano più alti di quelli riconosciuti al contribuente in caso di rimborso. In verità, si sarebbe dovuto mettere già da tempo la parola “fine” su queste disparità, con il Fisco che fa la parte del leone, che riconosce poco e pretende almeno il doppio. Infatti, se il contribuente deve avere il rimborso, l’interesse riconosciuto dal Fisco per il ritardo è, di norma, il 2% annuo, mentre se il contribuente versa dopo la scadenza, l’interesse che deve pagare è il doppio.
Inoltre, scatta pure la sanzione del 30%, riducibile al 15% se il contribuente paga entro 90 giorni, mentre nessuna sanzione è prevista a carico del Fisco, anche se esegue i rimborsi in ritardo. La disparità doveva essere eliminata da un decreto che si sarebbe dovuto approvare nel mese di gennaio del 2016. Si tratta del decreto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, in vigore dal 22 ottobre 2015. Il decreto che doveva fissare una misura unica di interessi per versamenti, riscossione e rimborsi di ogni tributo, doveva essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 159/2015.
Considerato che questo decreto è entrato in vigore il 22 ottobre 2015, il provvedimento doveva essere emanato entro il 20 gennaio 2016.Per il momento, visto che il decreto è rimasto solo una promessa, si devono applicare gli interessi vigenti, che sono di diversa misura e, di norma, favoriscono il Fisco, penalizzando i contribuenti. Ad esempio, per i contribuenti che pagano a rate le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva e dell’Irap, gli interessi sono dovuti nella misura dello 0,33% mensile, cioè pari al 4% annuo. In verità, va anche detto che nel decreto fiscale, collegato alla legge di Bilancio per il 2020, è stabilito che iltasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, è determinato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 0,1 per cento e il 3 per cento. Dopo le promesse del 2015, e quelle del 2019, si è ancora in attesa del decreto con le nuove misure.
L’altalena degli interessi legali
Fino al 15 dicembre 1990 | 5% |
Dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996 | 10% |
Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 | 5% |
Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 | 2,5% |
Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 | 3,5% |
Dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 | 3% |
Dal 1° gennaio 2004 | 2,5% |
Dal 1° gennaio 2008 | 3% |
Dal 1° gennaio 2010 | 1% |
Dal 1° gennaio 2011 | 1,5% |
Dal 1° gennaio 2012 | 2,5% |
Dal 1° gennaio 2014 | 1% |
Dal 1° gennaio 2015 | 0,5% |
Dal 1° gennaio 2016 | 0,2% |
Dal 1° gennaio 2017 | 0,1% |
Dal 1° gennaio 2018 | 0,3% |
Dal 1° gennaio 2019 | 0,8% |
Dal 1° gennaio 2020 | 0,05% |
Dal 1° gennaio 2021 | 0,01% |
Dal 1° gennaio 2022 | 1,25% |
Dal 1° gennaio 2023 | 5% |
Dal 1° gennaio 2024 | 2,5% |
Il valzer degli interessi a cura di Mimma Cocciufa e Tonino Morina
Rimborsi o pagamenti | Misure vigenti | Norma di riferimento |
Interessi legali | 0,01% dal 2021; 1,25% dal 2022; 5% dal 2023; 2,5% dal 2024 | Articolo 1284, codice civile; articolo 1, decreto ministero dell’economia e delle finanze del 29 novembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 288 del giorno 11 dicembre 2023 (2,5 per cento dal 2024) |
Tasse e imposte indirette dovute all’erario (per ogni semestre compiuto) | 1 per cento semestrale dal 1° gennaio 2010 | Articolo 1, legge 26 gennaio 1961, n. 29; articolo 1, DM 21 maggio 2009 |
Rimborso di tasse e imposte indirette non dovute all’erario (per ogni semestre compiuto, a decorrere dalla data della domanda di rimborso) | 1 per cento semestrale dal 1° gennaio 2010 | Articolo 5, legge 26 gennaio 1961, n. 29; articolo 1, DM 21 maggio 2009 |
Rimborso di imposte pagate (a decorrere dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione) | 2 per cento annuo e 1 per cento semestrale dal 1° gennaio 2010 | Articolo 44, Dpr 29 settembre 1973, n. 602; articolo 1, DM 21 maggio 2009 |
Rimborso di imposte con procedura automatizzata (a decorrere dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione) | 2 per cento annuo e 1 per cento semestrale dal 1° gennaio 2010 | Articolo 44-bis, Dpr 29 settembre 1973, n. 602; articolo 1, DM 21 maggio 2009 |
Rimborsi Iva | 2 per cento annuo dal 1° gennaio 2010 | Articoli 38-bis e 38-ter, decreto Iva, Dpr 633/72; articolo 1, DM 21 maggio 2009 |
Imposte o maggiori imposte iscritte a ruolo (a decorrere dal giorno successivo alla scadenza) | 4 per cento annuo dal 1° ottobre 2009 | Articolo 20, Dpr 29 settembre 1973, n. 602; articolo 2, DM 21 maggio 2009 |
Dilazione di pagamento di imposte | 4,5% annuo dal 1° ottobre 2009 | Articolo 21, Dpr 29 settembre 1973, n. 602; articolo 3, DM 21 maggio 2009 |
Sospensione della riscossione | 4,5% annuo dal 1° ottobre 2009 | Articolo 39, Dpr 29 settembre 1973, n. 602, articolo 4, DM 21 maggio 2009 |
Pagamenti a rate delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali Iva, Irap, Redditi (ex Unico) e 730 | 4 per cento annuo a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni presentate dal 1° luglio 2009, Unico 2009 compreso | Articolo 20, decreto legislativo 241/97; articolo 5, DM 21 maggio 2009 |
Pagamenti rateali in seguito ai controlli automatici o formali delle dichiarazioni | 3,5% annuo dal 1° gennaio 2010 | Articolo 3-bis, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; articolo 5, DM 21 maggio 2009 |
Imposte di successione e donazione | 3% annuo a scalare per le dilazioni concesse dal 1° gennaio 2010 | Articolo 38, comma 2, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 5, DM 21 maggio 2009 |
Rimborso dell’imposta di successione, ipotecaria e catastale | 1 per cento per ogni semestre compiuto dal 1° gennaio 2010 | Articolo 42, comma 3, e 37, comma 2, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (imposte sulle successioni), e articoli 13, comma 4, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (imposte ipotecarie e catastali); articolo 1, DM 21 maggio 2009 |
Imposte dovute in seguito a liquidazione automatizzata o controllo formale delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva e dell’Irap | 3,5% annuo a decorrere dalle dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 | Articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; articolo 6, DM 21 maggio 2009 |
Somme dovute in seguito alla rinuncia all’impugnazione dell’accertamento versate nei termini | 3,5% annuo dal 1° gennaio 2010 | Articolo 15, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; articolo 6, DM 21 maggio 2009 |
Imposta di registro, di donazione, ipotecaria e catastale | 3,5% annuo dal 1° gennaio 2010 | Articoli 54, comma 5, e 55, comma 1, Dpr 26 aprile 1986, n. 131; articolo 6, DM 21 maggio 2009 |
Tasse sulle concessioni governative, e tasse automobilistiche la cui gestione è di competenza dello Stato | 3,5% annuo dal 1° gennaio 2010 | Dpr 26 ottobre 1972, n. 641; articolo 6, DM 21 maggio 2009 |
Imposte dovute a seguito di accertamento con adesione versate nei termini | 3,5% annuo dal 1° gennaio 2010 | Articolo 8, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; articolo 6, DM 21 maggio 2009 |
Imposte dovute a seguito di conciliazione giudiziale versate nei termini | 3,5% annuo dal 1° gennaio 2010 | Articolo 48, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; articolo 6, DM 21 maggio 2009 |
Somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali | 2,5% per ogni semestre compiuto | Articolo 37, comma 1, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 6, DM 21 maggio 2009 |
Nota bene: l’articolo 6 del decreto 21 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 136 del 15 giugno 2009, fissa nella misura del 3,5% annuo gli interessi dovuti per le somme versate nei termini, in caso di rinuncia all’impugnazione dell’accertamento (articolo 15, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), accertamento con adesione (articolo 8, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), e conciliazione giudiziale (articolo 48, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).
Invece, per i pagamenti rateali, sugli importi delle rate successive alla prima, le norme relative (articoli 8 e 15, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e articolo 48, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546) dispongono che sono dovuti gli interessi legali.
È, inoltre, disposto che, per i pagamenti rateali, sugli importi delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali e la misura deve essere determinata con riferimento all’annualità in cui viene perfezionato l’atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.
Le regole sui pagamenti per la conciliazione giudiziale sono applicabili in caso di esito positivo del reclamo mediazione, di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 546/1992, per le liti di importo non superiore a 50mila. Infatti, <<per effetto del rinvio disposto dal comma 8 dell’articolo 17-bis, devono … ritenersi applicabili alla mediazione le disposizioni dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, disciplinanti il perfezionamento della conciliazione giudiziale>> (circolare 9/E del 19 marzo 2012).
Mimma Cocciufa e Tonino Morina – Esperti fiscali del Sole 24 – Ore