Il contenzioso tributario del futuro prevede certezze e meno liti con i cittadini: basta con il “gioco dell’oca”

Previsti interventi per ridurre la litigiosità con il Fisco, con l’introduzione di nuove definizioni agevolate delle contestazioni pendenti in tutti i gradi di giudizio, compresi quelli in Cassazione. La finalità è quella di accorciare i tempi delle controversie fiscali, come previsto dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Francofonte, 24 settembre 2023. Il piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) ha previsto, all’interno della riforma fiscale, anche la riforma della giustizia tributaria. Riforma che è già “partita” con la legge 31 agosto 2022, n.130, recante disposizioni in materia di giustizia e di processi tributari. A questa legge, segue la legge 9 agosto 2023, n.111, entrata in vigore il 29 agosto 2023, che, con l’articolo 19, detta “principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario”.

Revisione del contenzioso tributario

Il comma 1 del richiamato articolo 19 stabilisce che, nell’esercizio della delega, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contezioso tributario:

  • coerentemente con il potenziamento dell’istituto dell’autotutela, preordinato a prevenire l’instaurarsi di contenziosi in sede giudiziale, quando questi possono essere definiti in via amministrativa, si demanda al legislatore delegato di intervenire sui vigenti istituti con finalità deflattive e operanti anteriormente alla costituzione in giudizio della parte resistente (di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n.546 del 1992) cioè dell’ente impositore, dell’agente della riscossione o dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 446 del 1997, nei cui confronti sia stato proposto ricorso (lettera a); la finalità è quella di accorciare la conclusione delle controversie tributarie e di ridurre il contenzioso, come previsto dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
  • con la lettera b), si prevede di ampliare e potenziare l’informatizzazione della giustizia tributaria mediante:

 norme di semplificazione processuale che siano funzionalmente orientate ad una completa digitalizzazione del processo;

 l’utilizzo obbligatorio di modelli predefiniti per la redazione di atti processuali, verbali e provvedimenti giurisdizionali;

 la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione dell’obbligo di utilizzo di modalità telematiche;

 la previsione che la discussione da remoto della causa possa essere richiesta anche da una sola delle parti costituite, mediante apposita istanza da notificare, ferma in ogni caso la possibilità per le altre parti di discutere in presenza, limitando la partecipazione a distanza alla sola parte richiedente;

  • con la lettera c), si dispone la modifica dell’articolo 57 del decreto sulla riscossione, D. P. R. 602 del 1973, prevedendo, in materia di esecuzione tributaria, un intervento di razionalizzazione nel riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice civile. In particolare, viene consentito al ricorrente di proporre opposizione all’esecuzione (articolo 615, comma 2, codice procedura civile) e opposizione agli atti esecutivi (articolo 617 codice procedura civile) davanti al giudice tributario, ma solo nell’evenienza in cui si censuri la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento di cui all’articolo 50, comma 2, D. P. R. 602 del 1973;
  • con la lettera d) si prevede di rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;
  • con le norme contenute nella lettera e), per abbreviare ulteriormente le tempistiche del processo tributario e agevolare l’attività della riscossione, viene previsto che la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali avvenga entro sette giorni dalla deliberazione di merito, salva la possibilità di depositare la sentenza nei 30 giorni successivi alla comunicazione del dispositivo;
  • con la lettera f) è prevista l’introduzione di nuove misure, per accelerare la fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
  • con la lettera g) si prevede l’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di esecuzione dell’atto impugnato;
  • con la lettera h) si prevede che vengano adottati interventi di deflazione del contenzioso, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti in tutti i gradi di giudizio, compreso quello pendente in Cassazione.

Corti di giustizia di primo e secondo grado

L’articolo 19, infine, reca principi volti ad orientare il Governo nella redistribuzione sul territorio nazionale delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, con l’obiettivo di incrementarne l’efficienza e i risparmi di spesa. Si tratta, in particolare, dei seguenti criteri direttivi:

 ridefinire l’assetto territoriale delle corti di giustizia tributaria di primo e delle sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado, anche con accorpamenti delle sedi esistenti, sulla base di criteri che tengano conto di parametri oggettivi, quali, ad esempio, l’estensione del territorio, i carichi di lavoro e gli indici di sopravvenienza, il numero degli abitanti della circoscrizione, gli enti impositori e della riscossione (lett. l);

 prevedere una disciplina sulla mobilità dei magistrati, dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al riordino territoriale, in modo da assicurare la necessaria continuità dei servizi della giustizia tributaria presso le Corti di primo e secondo grado, alle quali sono devolute le competenze degli uffici accorpati o soppressi, assicurando al contempo ai magistrati e ai giudici tributari le medesime funzioni già esercitate presso le Corti di provenienza (lettera m).

Il processo tributario deve avere tempi certi

La riforma della giustizia tributaria, prevista dal piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.), che, come si è detto, è già “partita” con la legge 31 agosto 2022, n.130, viene ritenuta insufficiente da più parti. La speranza di una vera riforma del contenzioso tributario è ora riposta nei principi e criteri direttivi enunciati nel richiamato articolo l9 della legge 9 agosto 2023, n.111. Per la complessità del sistema fiscale, negli ultimi anni, il contenzioso tributario è diventato un terno al lotto perché capita di vincere quando si è sicuri di perdere, e capita anche di perdere quando si è sicuri di vincere. Il contenzioso, inoltre, non prevedendo tempi certi, tra primo, secondo grado e Cassazione, può anche durare più di venti anni. Succede anche che la Cassazione rinvia la causa ai giudici di secondo grado o, eccezionalmente, ai giudici di primo grado; in questo caso, il processo deve essere riassunto ad opera della parte che vi ha interesse e la giostra del contenzioso riparte daccapo.

Il “gioco dell’oca del contenzioso”

Per alcuni uffici è difficile abbandonare le liti, anche a rischio di non incassare nulla e pagare le spese di giudizio. In certi casi, infatti, proseguono il contenzioso come se fosse il “gioco dell’oca”. Ad ogni sentenza favorevole per il contribuente, segue l’appello dell’ufficio che, in genere, non rinuncia alla lite, anche se è sicuro di perdere. Non è giusto perché i fastidi per i contribuenti, non solo in termini economici, sono notevoli. Gli uffici, invece di proseguire le liti perse in partenza, devono avere il coraggio di riconoscere i propri errori, perché il cittadino merita rispetto, soprattutto se è un contribuente leale. Compito degli uffici è di migliorare la sostenibilità delle pretese tributarie indicate negli atti, non di proseguire liti inutili.

Indispensabili giudici specializzati

I contribuenti sono preoccupati sia dal modo con il quale gli uffici “scoprono” evasioni di centinaia di migliaia di euro o di milioni di euro, in contrasto con i fatti e con la realtà, sia dal fatto che la giustizia tributaria è stata finora gestita con superficialità anche da parte delle istituzioni preposte a farla funzionare. Da più anni si parla di riforma della giustizia tributaria, ma finora si è fatto poco o nulla. Tante parole, pochissimi fatti concreti. Tutti d’accordo sul fatto che i giudici devono avere “grande competenza, correttezza e professionalità” e che occorre <<definire lo status (compensi inclusi) dei giudici tributari>> e, soprattutto, fare in modo che abbiano un grado di <<specializzazione sempre maggiore>>. In un commento pubblicato sulle riviste specializzate, l’allora vice Ministro dell’Economia, Luigi Casero, in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario del 19 febbraio 2016, annunciava l’istituzione di <<Una commissione di altissimo profilo che possa elaborare una proposta in tempi brevi per una riforma di sistema della giustizia tributaria>>. Per Luigi Casero, il giudice tributario post riforma <<dovrà avere grande professionalità>>. Sono passati più di sette anni e non è successo nulla. L’annuncio della “commissione di altissimo profilo” è rimasto solo una promessa. Peraltro, come è successo alcune volte, quando il Governo non sa cosa fare, nomina una commissione per dare la sensazione di volere fare qualcosa, anche se poi la commissione non porta a compimento il compito per il quale era stata nominata. La riforma della giustizia tributaria è stata anche nelle parole del Presidente dalla Repubblica, Sergio Mattarella, il quale, in un telegramma inviato in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario del 19 febbraio 2016, ha affermato che <<Il rapporto tra Fisco, cittadini e soggetti economici richiede al giudice tributario competenze e professionalità sempre più accentuate>>. Tante parole e tante promesse, ma finora la riforma della giustizia tributaria è rimasta solo nelle intenzioni. La dimostrazione che la giustizia tributaria in alcuni casi è affidata a giudici senza grandi competenze è in certe sentenze a sorpresa, probabilmente perché, considerata la ridicola entità dei compensi spettanti, è impossibile chiedere ai giudici di esaminare documenti che richiederebbero anche qualche mese di tempo. La riforma della giustizia tributaria, così come prevista dalla legge 31 agosto 2022, n.130, ha cambiato poco o nulla. La fiducia in una vera riforma è ora riposta nel richiamato articolo 19 della legge delega.

Mimma Cocciufa e Tonino Morina – Esperti fiscali del Sole 24 – Ore

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