Agenzia delle Entrate. Stop alle compensazioni per chi ha debiti con il Fisco superiori a 100mila euro

Spunta un doppio divieto sui crediti d’imposta con possibile svista del legislatore. Anche per l’impiego delle eccedenze Inail e Inps, a partire dal primo luglio 2024, si dovranno usare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il Governo introduce un nuovo divieto sulla compensazione dei crediti d’imposta. Divieto con possibile svista del legislatore, che dovrà essere oggetto di chiarimenti.

Francofonte, 19 novembre 2023. La novità riguarda i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi superiori a 100mila euro, per i quali i termini di pagamento sono scaduti e sono ancora dovuti pagamenti o non sono in essere provvedimenti di sospensione; per questi contribuenti sarà esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione con i versamenti da fare con il modello F24.

Il divieto alla compensazione cessa solo dopo la completa rimozione delle violazioni contestate. Un’altra novità riguarda l’impiego delle eccedenze Inail e Inps, per le quali si dovranno usare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate. Entrambe le novità sono contenute nell’articolo 23 della bozza della manovra di Bilancio per il 2024, ed entrambe saranno in vigore dal primo luglio 2024.

Al divieto sulle compensazioni, in caso di debiti a ruolo per importi superiori a 100mila euro, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37, commi 49-ter e 49-quater, del decreto legge 223/2006. Questi commi stabiliscono che l’agenzia delle Entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento, modello F24, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.

Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, o decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è valida e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati (comma 49-ter).

Se, dopo il controllo, i crediti indicati nei modelli F24 presentati, si rivelano in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa.

Nuovo divieto che si aggiunge al precedente

Le nuove regole sulle compensazioni, con il divieto per i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi superiori a 100mila euro, si aggiungono al divieto già esistente, che vieta la compensazione dei crediti fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78).

Il divieto, con il limite di 1.500 euro, scatta in caso di debiti scaduti iscritti a ruolo per Iva, Irpef, Ires, Irap e addizionali sui tributi diretti. E’ ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.Il divieto alla compensazione dei crediti, fino a concorrenza dei debiti iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro, obbliga i contribuenti a verificare, prima di tutto, la posizione con l’agente della Riscossione.

I debiti a ruolo a titolo definitivo, che non si possono compensare, sono le imposte erariali e relativi accessori, gli aggi e le spese per l’agente della riscossione, per i quali è scaduto il termine di pagamento. I crediti d’imposta spettanti al contribuente possono perciò essere usati solo dopo avere estinto il debito. Il debito scaduto iscritto a ruolo e non pagato per imposte dovute all’erario segna il punto di partenza per l’utilizzo dei crediti che si possono compensare con l’F24.

Le due norme a confronto

Il doppio divietoLe norme
Il divieto per debiti superiori a 1.500 euroA decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (articolo 31, decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78)
Il divieto per debiti superiori a 100mila euroA decorrere dal 1° luglio 2024, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi superiori a 100mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (articolo 23 della bozza della manovra di Bilancio per il 2024)

Da chiarire quale norma si dovrà applicare

Si deve ora capire come si conciliano le nuove regole sul divieto alla compensazione in caso di debiti a ruolo per importi superiori a 100mila euro, rispetto alla vecchia norma che vieta la compensazione dei crediti fino a concorrenza dell’importo dei debiti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Mimma Cocciufa e Tonino Morina – Esperti fiscali del Sole 24 – Ore

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