Sentenza storica della Cassazione, si può cambiare sesso senza chirurgia

La Cassazione ha stabilito in una sentenza ,in un certo senso rivoluzionaria, che per ottenere il cambio di sesso all’anagrafe non è obbligatorio l’intervento di adeguamento degli organi sessuali. Questa sentenza arriva dopo un ricorso presentato dalla Rete Lenford, formata da avvocati  per i diritti LGBTI.

 

Il caso: una trans di 45 anni, da 25 riconosciuta socialmente come donna,  aveva rifiutato di sottoporsi all’operazione per il cambio di sesso, ma aveva chiesto che ci fosse ugualmente la correzione all’anagrafe.
Questa  richiesta è stata  respinta, fino ad oggi, sia dal Tribunale di Piacenza che dalla Corte d’Appello di Bologna, in quanto la giurisprudenza di merito, sino ad oggi prevalente, subordina la modificazione degli atti anagrafici all’effettiva e concreta esecuzione del trattamento chirurgico sugli organi genitali.

 Oggi la sentenza della Cassazione:  “il desiderio di realizzare la coincidenza tra soma e psiche è, anche in mancanza dell’intervento di demolizione chirurgica, il risultato di un’elaborazione sofferta e personale della propria identità di genere realizzata con il sostegno di trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità e di condizione individuale. Il momento conclusivo non può che essere profondamente influenzato dalle caratteristiche individuali. Non può in conclusione che essere il frutto di un processo di autodeterminazione verso l’obiettivo del mutamento di sesso, realizzato mediante i trattamenti medici e psicologici necessari, ancorché da sottoporsi a rigoroso controllo giudiziario”.

In pratica,non può essere soltanto l’intervento chirurgico a determinare il cambio di sesso di una persona: la ‘persona’ aveva rinunciato alla demolizione e ricostruzione chirurgica dei suoi organi genitali proprio perché aveva raggiunto nel tempo un equilibrio psico-fisico e da 25 anni vive ed è socialmente riconosciuta come donna.

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