Agenzia delle Entrate. Rottamazione quater ai tempi supplementari

La seconda rata in agenda il 30 novembre è nei termini, se viene pagata entro martedì 5 dicembre. I versamenti per la definizione agevolata sono considerati regolari, se eseguiti con un ritardo non superiore a 5 giorni dalla scadenza. Nel caso di mancato pagamento, resuscita il debito originario, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

Francofonte, 3 dicembre 2023. Rottamazione quater ai tempi supplementari. Il pagamento della seconda rata, in calendario il 30 novembre, è nei termini se viene eseguito entro martedì 5 dicembre. Infatti, i pagamenti sono considerati regolari, se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni dalla scadenza. Il margine di tolleranza di 5 giorni vale per ogni scadenza. Perciò, il pagamento della seconda rata, in agenda il 30 novembre 2023, è regolare se eseguito entro il 5 dicembre 2023.

Pagamenti in un massimo di 18 rate

Si ricorda che il pagamento delle somme dovute per la rottamazione quater si poteva eseguire in unica soluzione, entro il 6 novembre 2023 (tenendo conto della tolleranza dei 5 giorni e della scadenza in giorno festivo), o nel numero massimo di 18 rate:

– la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute per la definizione, scadenti rispettivamente il 6 novembre 2023 e il 30 novembre 2023, che, con la tolleranza di 5 giorni, slitta al 5 dicembre;

– le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1 novembre 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

In caso di mancato o di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In questo caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti fatti sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo totale dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.

Il salto di una rata resuscita il debito originario

I contribuenti, che si sono avvalsi della rottamazione quater, devono prestare attenzione alla predetta “norma capestro” che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento superiore a 5 giorni, dell’unica rata, o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, “resuscita” il debito originario. Può essere il caso di un contribuente che ha aderito alla rottamazione quater, con un debito originario complessivo di 500mila euro, che, al netto delle sanzioni e degli interessi, si riduce a 200mila euro. Questo contribuente, dopo avere pagato 190mila euro fino alla diciassettesima rata, non pagando l’ultima rata di 10mila euro, si vedrebbe “azzerati” i benefici della definizione, con la “rinascita” del debito originario di 500mila euro, dal quale si possono togliere, a titolo di acconti, i 190mila euro già pagati. Insomma, dal debito residuo di 10mila euro, il rischio è che, non pagando o pagando l’ultima rata con ritardo superiore a 5 giorni, “resusciti” un debito da pagare di 310mila euro (500mila euro, debito originario, meno 190mila euro pagati). Sarebbe assurdo e, perciò, serve un rimedio a questa “norma capestro”.

In caso di decadenza si può pagare a rate il debito residuo

A differenza delle precedenti edizioni della rottamazione cartelle, il contribuente che decade dalla rottamazione quater può dilazionare il debito residuo, secondo le regole ordinarie. Per l’agenzia delle Entrate, <<diversamente da quanto avvenuto nella disciplina relativa alle precedenti “rottamazioni” … e al “saldo e stralcio”>> nelle norme della rottamazione quater <<non sono contenute disposizioni che inibiscono la presentazione di una richiesta di rateazione, ai sensi dell’articolo 19 del Dpr n. 602/1973, dei debiti, risultanti dai carichi affidati all’agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, per i quali il debitore dovesse incorrere nell’inefficacia della nuova definizione agevolata per mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute per la stessa definizione>> (risposta dell’agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2023, del 26 gennaio 2023).

La Riscossione del futuro: efficace, imparziale ed efficiente

La legge 9 agosto 2023, n.111, in vigore il 29 agosto 2023, che ha per titolo “delega al Governo per la riforma fiscale”, detta, all’articolo 18, i “principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della Riscossione”. Principi e criteri che dovranno servire per una riscossione che dovrà assicurare una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza. Purtroppo, finora, il sistema della riscossione è stato e continua ad essere esattamente il contrario: inefficace, imprevedibile e inefficiente. E’ un sistema imprevedibile e improduttivo che agevola i contribuenti perditempo ed evasori.

Secondo la Corte dei Conti, tra il 2000 e il 2022, a fronte di 1.263,7 miliardi di euro affidati dall’amministrazione finanziaria, dagli enti locali e previdenziali, è stato conseguito un incasso <<delle riscossioni a mezzo ruoli … di 170 miliardi>>, pari cioè al 13,5 per cento. Ogni 100 euro iscritti a ruolo, se va bene, lo Stato incassa 13,5 euro. Peraltro, nonostante i cosiddetti “saldo e stralcio” con annullamento dei debiti a ruolo, e le diverse “rottamazioni cartelle” introdotte negli ultimi anni, arrivate alla quarta edizione cosiddetta rottamazione quater, di cui alla legge di bilancio per il 2023, articolo 1 e unico della legge 29 dicembre 2022, n.197, commi da 231 a 249, il magazzino dei debiti a ruolo supera i mille miliardi di euro.

Nel corso di un’audizione presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha rappresentato che nel 2022 si è superato il tetto dei 1.100 miliardi non riscossi. Si deve perciò fare di tutto per non aumentare ulteriormente il cosiddetto magazzino dei debiti a ruolo, che nel mese di aprile 2013 è arrivato a circa 23milioni di debitori, con debiti che ammontano a 1.169 miliardi di euro, dei quali, verosimilmente, si potrà incassare appena il 5 per cento, cioè con oltre 1.100 miliardi di euro in fumo, che non si potranno incassare.

La rottamazione quater in corso

Il Governo spera di “alleggerire” il magazzino dei debiti a ruolo, con la rottamazione quater in corso. La nuova definizione agevolata delle cartelle riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La legge di bilancio per il 2023, all’articolo 1 e unico della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai commi da 231 a 249, prevede che, fermo quanto previsto in materia di stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza interessi, sanzioni, interessi di mora, o sanzioni e somme aggiuntive, e somme maturate a titolo di aggio. Si versano solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Rottamazione perfezionata dopo avere pagato tutto

La rottamazione quater si perfeziona solo dopo avere pagato tutto entro i termini. Perciò, la definizione agevolata si perfeziona non con la presentazione della dichiarazione o con il versamento della prima rata, ma con il pagamento integrale e tempestivo dell’intero ammontare dovuto. È questa la risposta dell’agenzia delle Entrate, n.364/2023 del 30 giugno 2023, a un contribuente che, invece, riteneva “perfezionata” la rottamazione con la presentazione della dichiarazione e il versamento della prima rata e così “rigenerare” un credito Iva.
Per l’agenzia delle Entrate, la definizione agevolata si “perfeziona” <<solo all’esito dell’integrale pagamento delle somme dovute, circostanza che determina la definitiva estinzione del debito residuo e dell’eventuale giudizio pendente>>. Solo dopo avere pagato l’ultima rata della rottamazione, si determina il “perfezionamento” della definizione agevolata e il contribuente matura il diritto a “rigenerare” il credito Iva.

Crediti inutilizzabili per la rottamazione quater

Per la rottamazione quater, il Fisco vuole i soldi, senza alcuna riduzione. E’ esclusa qualsiasi compensazione, e, perciò, le somme dovute si devono pagare per intero, con le modalità previste dalla norma sulla definizione agevolata. I crediti Iva o i crediti “commerciali”, eventualmente vantati dal contribuente nei confronti delle pubbliche amministrazioni, non possono essere usati per pagare gli importi dovuti per la rottamazione quater. È questa la risposta dell’agenzia delle Entrate, n. 372/2023 del 7 luglio 2023, a un contribuente che, invece, riteneva possibile la compensazione verticale Iva da Iva e orizzontale, per importi fino a 1.500 euro, con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati, maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica amministrazione.

Servono rimedi alla norma “capestro”

Come si è detto, la rottamazione delle cartelle è arrivata alla quarta edizione, ma non è stato finora posto alcun rimedio alla predetta “norma capestro”, in base alla quale, in caso di mancato o di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata, o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, “resuscita” il debito originario.

La proposta per “salvare” la rottamazione

La soluzione per salvare la rottamazione quater, per chi “salta” una delle rate successive alle prime due, che dovrebbero essere ritenute indispensabili per considerare “perfezionata” la rottamazione quater, potrebbe essere la seguente. Per i contribuenti che hanno scelto di pagare a rate le somme dovute, in caso di tardivo versamento di una rata diversa dalle prime due, entro il termine di pagamento della rata successiva, l’ufficio può procedere all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, con la sanzione del 30%, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.
L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento entro il termine di pagamento della rata successiva o, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza. In pratica, è quello già previsto per la chiusura delle liti pendenti. L’interesse dell’erario è di agevolare i contribuenti a chiudere le pendenze con il Fisco, incassare il giusto e farla finita, non certo quello di aumentare il magazzino dei debiti a ruolo.

Per ragioni di cassa, e per evitare abusi da parte di contribuenti che hanno presentato la domanda per la rottamazione quater, solo per godere dei benefici di legge, si potrebbe considerare “perfezionata” la rottamazione dopo il pagamento di altre 3 rate successive alle prime due. Diversamente, si corre il rischio di incassare poco e “ridurre” in maniera insignificante il famoso magazzino dei debiti a ruolo, salve le ipotesi di proroghe o altre rottamazioni quinquies, sexies, eccetera.

Mimma Cocciufa e Tonino MorinaEsperti fiscali del Sole 24 – Ore

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