Agenzia delle Entrate. L’aiuto dell’A.I. per evitare l’aggressione del Fisco e le novità fiscali sugli accertamenti dal 2024

Concordato a tutto campo: per fare pace con il Fisco ed evitare l’apertura del contenzioso, il contribuente potrà presentare una specifica istanza per la definizione “patteggiata” dell’accertamento. Ritorna la possibilità di aderire ai processi verbali di constatazione, senza condizioni, o condizionando l’adesione alla rimozione di errori manifesti. Intelligenza Artificiale per potenziare le attività di analisi del rischio finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale.

Francofonte, 4 febbraio 2024. Per fare pace con il Fisco ed evitare l’apertura del contenzioso, il contribuente potrà presentare una specifica istanza per la definizione dell’accertamento con adesione. Ritorna la possibilità di aderire ai processi verbali di constatazione. Intelligenza artificiale in campo per potenziare le attività di analisi del rischio finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale.
L’accertamento con adesione, cioè il concordato a regime di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, cambia pelle. Sono queste alcune delle novità contenute nel decreto legislativo in materia di procedimento accertativo, all’articolo 1, che si applica agli atti emessi dal 30 aprile 2024. Come specificato nella relazione illustrativa al provvedimento, in relazione all’articolo 1 “partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione”, si rende necessario un intervento di coordinamento del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, con la previsione di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo disposto a seguito dell’introduzione, nella legge sui diritti del contribuente, legge 27 luglio 2000, n.212, dell’articolo 6-bis, rubricato principio del contraddittorio. Questo principio garantisce il diritto del destinatario dell’atto di esporre le sue difese, completata l’istruttoria e prima del provvedimento impositivo, e corrisponde al dovere dell’amministrazione finanziaria, nel rispetto dell’articolo 97 della Costituzione, di aggiornare l’istruttoria “aprendo una finestra” sulle eventuali allegazioni del contribuente, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione.
L’accertamento con adesione costituisce uno strumento di definizione del procedimento, concordato, ed è un modo alternativo di definizione, basato sulla fondatezza di atti e difese.
Per effetto dell’introduzione in via generalizzata dell’istituto del contraddittorio, e, in particolare, per effetto della previsione della partecipazione al contribuente, in via preventiva, di norma, non residuano ipotesi di “inviti” ad aderire, confezionati al di fuori e dopo il suddetto passaggio procedimentale, ed è escluso che possano esserci accertamenti non preceduti dal contraddittorio e dunque dall’invito, con l’eccezione della fattispecie di cui al nuovo articolo 5-quater del decreto legislativo n.218 del 1997 citato e dei casi dei controlli automatizzati, di urgenza e di pericolo per la riscossione.

Il concordato e il contraddittorio preventivo

Con il comma 1 dell’articolo 1 viene quindi operato il coordinamento del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, con l’obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo. In particolare:

♣ è prevista una disposizione generale, che include anche la presentazione di un’istanza per la definizione del “procedimento con adesione”, tra le informazioni da inserire nello schema di provvedimento partecipato al contribuente, ai fini del contraddittorio;

♣ viene resa più chiara la configurazione dell’articolo 5 come disciplina generale dell’accertamento con adesione, d’ufficio o su istanza del contribuente;

♣ è abrogato l’invito obbligatorio, adempimento superato e assorbito dalla previsione, di cui all’articolo 6- bis della legge sui diritti del contribuente;

♣ è eliminato, all’articolo 6, comma 2, il riferimento all’articolo 5-ter, come ostativo all’adesione post accertamento;

♣ è previsto di verificare il pagamento dell’importo convenuto (o della prima rata) come condizione per il rilascio di copia dell’accertamento con adesione;

♣ è prevista, in linea con gli orientamenti della Suprema Corte, l’applicabilità dell’accertamento con adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati;

♣ sono resi uguali i procedimenti previsti agli articoli 5 e 11, in considerazione dell’introduzione generalizzata del contraddittorio preventivo nella legge sui diritti del contribuente.

Adesione senza condizioni o condizionata al PVC

Una novità importante riguarda la possibilità del contribuente di aderire, senza condizioni, alle risultanze dei processi verbali di constatazione entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria. E’ anche possibile l’adesione “condizionata”; in questo caso, l’organo che ha redatto il verbale, nei dieci giorni successivi alla comunicazione, può correggere gli errori indicati dal contribuente con aggiornamento del verbale, informando immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell’agenzia delle Entrate.
Nel caso di “adesione non condizionata”, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente ufficio dell’agenzia delle Entrate notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale.
Nel caso di “adesione condizionata” il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all’Agenzia delle Entrate, da parte dell’organo che ha redatto il verbale. E’ specificato che, fino alla comunicazione dell’atto di adesione e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione, i termini per l’accertamento restano sospesi. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione. In caso di mancato pagamento delle somme dovute il competente ufficio dell’agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme;

Gli accertamenti nei confronti dei partecipanti

Per razionalizzare e uniformare il procedimento accertativo nelle ipotesi di attribuzione di redditi per trasparenza, attesa l’introduzione nell’ordinamento dell’istituto del contraddittorio preventivo, tramite l’inserimento di un nuovo comma nell’articolo 31 del decreto sull’accertamento, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, è disposto che la competenza all’emissione dell’atto di accertamento del reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all’altro coniuge, spetta all’ufficio competente nei confronti della società, dell’associazione o del titolare dell’azienda coniugale; ciò in analogia a quanto già previsto nel procedimento di adesione (articolo 1, comma 2, lettera a).

Atti di recupero crediti non spettanti o inesistenti

Per uniformare le norme sul procedimento di recupero dei crediti, sia non spettanti, sia inesistenti, sono introdotte specifiche regole (articolo 1, comma 2, lettera b). La nuova norma, articolo 38 – bis “atti di recupero” del Dpr 600/1973, fissa le regole per un unico procedimento accertativo, a prescindere dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione, prevedendo:

  • la possibilità di definire in via agevolata le sanzioni a norma degli articoli 16 “procedimento di irrogazione delle sanzioni” e 17 “irrogazione immediata” del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; 
  • distinti periodi di decadenza, dal potere di notifica dell’atto sulla base della diversa tipologia di crediti oggetto di recupero: otto anni in caso di credito inesistente, o cinque anni in caso di credito non spettante, rispettivamente, per il recupero dei crediti non spettanti e per il recupero dei crediti inesistenti;
  • il divieto di compensazione per il pagamento entro il termine di presentazione del ricorso;
  • in caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, l’iscrizione a ruolo delle somme dovute in base all’atto di recupero, anche se non definitivo, a norma dell’articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  • l’attribuzione della competenza all’emanazione degli atti, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, all’ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente per il precedente periodo di imposta;
  • l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di contenzioso tributario, per le relative controversie. 

Tutela del contribuente

Per una semplificazione dei rapporti tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, il comma 2 del nuovo articolo 38-bis del Dpr 600/1973 dispone che, con provvedimenti del direttore dell’agenzia delle Entrate, sarà disciplinata la possibilità di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale, anche nelle ipotesi in cui il contribuente non è dotato di firma digitale. Grazie all’introduzione del principio generale di partecipazione al procedimento di accertamento, a prescindere dalle modalità con cui viene effettuato il controllo, la tutela del contribuente diventa operativa anche nelle ipotesi in cui, a seguito di accessi, ispezioni e verifiche, viene redatto e consegnato un processo verbale di constatazione.

Posta elettronica certificata in prima linea

Al fine di incrementare l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni e le notifiche degli atti, con effetti di semplificazione e di riduzione dei costi, anche per i contribuenti, viene modificata la relativa normativa, introducendo un nuovo articolo 60-ter “notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale” al Dpr 600/1973 (articolo 1, comma 2, lettera d). Di conseguenza, è abrogato il settimo comma dell’articolo 60, in materia di notifica degli atti tramite posta elettronica certificata, del citato Dpr 600/1973 (articolo 1, comma 2, lettera c). I contribuenti dovranno perciò prestare molta attenzione alle notifiche pervenute a mezzo posta elettronica certificata, per evitare sorprese e per non fare decadere i termini per il ricorso o per eventuali altre contestazioni agli atti del Fisco. Per uniformare le procedure di accertamento, è disposto che il contraddittorio previsto in sede di accertamento induttivo per i contribuenti che non presentano i modelli degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sia attivato a norma dell’articolo 5 “avvio del procedimento” del decreto legislativo 218/1997 (articolo 1, comma 3).

Entrata in vigore: Il comma 4 dell’articolo 1 fissa l’entrata in vigore delle nuove disposizioni relative agli atti di recupero “emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, cioè a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale. Contestualmente vengono abrogate le vigenti disposizioni relative agli atti di recupero. 

Il comma 5 dell’articolo 1 chiarisce che i riferimenti normativi riportati negli atti di recupero già emessi prima dell’entrata in vigore del decreto, sono da intendere riferiti al nuovo articolo 38 bis del Dpr 600/1973, mentre il comma 6 estende l’applicazione delle novità contenute nell’articolo 60-ter del Dpr 600/1973 alle cartelle di pagamento, agli atti e alle comunicazioni dell’agente della riscossione. 

Il comma 7 dell’articolo 1 stabilisce che la nuova disciplina in materia di notificazioni tramite posta elettronica certificata (PEC), prevista all’articolo 60-ter del Dpr 600 del 1973 e richiamata all’articolo 26 “notificazione della cartella di pagamento” e nel nuovo articolo 26-bis “comunicazioni al domicilio digitale” del Dpr 602 del 1973, in materia di riscossione, si applica agli atti e alle comunicazioni emessi a partire della data di entrata in vigore del decreto.

L’analisi di rischio

L’articolo 2 del decreto legislativo detta le regole per razionalizzare e riordinare le norme sulle attività di analisi del rischio. Il comma 1 dispone che, in riferimento a tutte le disposizioni di legge che richiamano l’analisi del rischio in materia tributaria, valgono le seguenti definizioni:

a) analisi del rischio: il processo, composto da una o più fasi, che, al fine di massimizzare l’efficacia delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, alla frode fiscale e all’abuso del diritto in materia tributaria, nonché di quelle volte a stimolare l’adempimento spontaneo, tramite modelli e tecniche di analisi deterministica, o probabilistica, nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali, utilizza, anche attraverso la loro interconnessione, le informazioni presenti nelle basi dati dell’Amministrazione finanziaria, o pubblicamente disponibili, per associare, coerentemente a uno o più criteri selettivi, ovvero a uno o più indicatori di rischio desunti o derivati, la probabilità di accadimento a un determinato rischio fiscale, effettuando, se possibile, anche una previsione sulle conseguenze che possono generarsi dal suo determinarsi;

b) rischio fiscale: il rischio di operare, colposamente o dolosamente, in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario;

c) criterio selettivo: identificazione e tipizzazione di una condotta, monosoggettiva o plurisoggettiva, idonea a concretizzare un rischio fiscale;

d) indicatore di rischio desunto o derivato: risultato di un processo di profilazione finalizzato a ottenere ulteriori caratterizzazioni dei contribuenti oggetto di analisi;

e) analisi deterministica: insieme dei modelli e delle tecniche di analisi basati sul raffronto e sull’elaborazione di dati, riferiti ad uno o più contribuenti ovvero a uno o più periodi di imposta, volti a verificare, tramite criteri selettivi fondati su relazioni non probabilistiche, l’avveramento di un rischio fiscale, in tutto o in parte definibile prima dell’avvio dell’analisi;

f) analisi probabilistica: insieme dei modelli e delle tecniche di analisi che, sfruttando soluzioni di intelligenza artificiale ovvero di statistica inferenziale, consentono di isolare rischi fiscali, anche non noti a priori, che, una volta individuati, possono essere utilizzati per l’elaborazione di autonomi criteri selettivi, ovvero permettono di attribuire una determinata probabilità di accadimento ad un rischio fiscale noto.

Analisi per stimolare l’adempimento spontaneo

Il comma 2, dell’articolo 2, dispone che i risultati dell’analisi del rischio, oltre che per le finalità di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, alla frode fiscale e all’abuso del diritto in materia tributaria, nonché di stimolo dell’adempimento spontaneo, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di controlli preventivi. Il successivo comma 3 stabilisce che le informazioni presenti in tutte le basi dati di cui l’agenzia delle Entrate dispone, comprese quelle presenti nell’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria, sono utilizzate dall’agenzia delle Entrate, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, o pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell’adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi ai contribuenti.

I chiarimenti della relazione illustrativa

 Nella relazione illustrativa, si ricorda che nel corso degli ultimi anni il legislatore ha introdotto, in linea con gli standard internazionali, una serie di misure per potenziare la base informativa a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per l’effettuazione delle attività di analisi del rischio finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale, della frode fiscale e dell’abuso del diritto in materia tributaria, nonché a stimolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti. L’analisi del rischio in materia fiscale, grazie alla disponibilità e al tempestivo utilizzo delle informazioni rilevanti, consente di operare interventi idonei a garantire la prevenzione ex ante, oltre che la repressione ex post, nonché l’attuazione di azioni mirate e un uso più efficiente delle risorse dell’Amministrazione, circoscrivendo i controlli nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale e con minore impatto su cittadini e imprese anche in termini di oneri amministrativi. 

Intelligenza artificiale per la tax compliance

Il potenziamento dell’attività di analisi del rischio è stato ampiamente valorizzato anche nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che, a completamento delle «azioni», prevede diverse «riforme», intese quali misure destinate a concorrere alla realizzazione degli obiettivi, già indicati nelle Country Specific Recommendations rivolte all’Italia dall’Unione Europea, di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo. Tra queste, quella denominata riduzione del tax gap, prevede esplicitamente che «L’obiettivo del potenziamento dei controlli sarà realizzato attraverso selezioni più mirate dei contribuenti a maggiore rischio di evasione, rese possibili dall’applicazione di strumenti di data analysis più avanzati e dall’interoperabilità delle banche dati». Tra gli strumenti di data analysis vengono citate le «tecniche sempre più avanzate come intelligenza artificiale, machine learning, text mining, analisi delle relazioni».

La riduzione del tax gap e la compliance

Grazie anche all’intelligenza artificiale, il legislatore spera di ridurre il divario (gap) tra le imposte e i contributi effettivamente versati e le imposte e i contributi che i contribuenti dovrebbero versare in un regime di perfetto adempimento degli obblighi tributari e contributivi previsti dalla legge. In particolare, per quanto riguarda la componente tributaria, il tax gap, calcolato come divario tra gettito teorico e gettito effettivo, esprime una misurazione della tax non compliance e consente di identificare e quantificare l’ampiezza dell’inadempimento spontaneo da parte dei contribuenti. Per “compliance” si intende l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente.
Negli ultimi anni, l’agenzia delle Entrate sta proseguendo sulle attività di promozione della compliance. Per questo, invia, sempre più frequentemente, comunicazioni di compliance per “spingere” i contribuenti all’adempimento spontaneo degli obblighi tributari e favorire l’emersione delle basi imponibili, beneficiando anche dell’istituto del ravvedimento operoso, con una rilevante riduzione delle sanzioni applicabili.

REGOLE DEL CONCORDATO A REGIME PER IMPOSTE DIRETTE IRAP E IVA
(norme applicabili anche per i tributi comunali, salvo espressi divieti dei regolamenti comunali)

Le principali regole del concordato a regime, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono le seguenti:

Prima regola

  • Sono ammessi al concordato tutti i contribuenti ai fini delle imposte sui redditi, Irap, e/o Iva;
  • non sono previste esclusioni, nemmeno in presenza di reati penali;
  • possono concordare anche i contribuenti che hanno omesso le dichiarazioni annuali Iva, Irap e/o redditi;
  • è concordabile pure l’accertamento sintetico del reddito complessivo netto, cioè l’accertamento in base ad elementi indicativi di capacità contributiva (cosiddetto “redditometro”).

Seconda regola

  • Il verificato può chiedere all’ufficio una proposta di concordato;
  • chi riceve un avviso di accertamento o di rettifica può, prima di impugnare l’atto, presentare un’istanza di concordato all’ufficio.

Terza regola

Sugli aumenti di imposta concordati sono dovuti gli interessi; le sanzioni per infedeltà sono applicabili nella misura di un terzo del minimo.

Quarta regola

Sull’aumento di imponibile concordato, i liberi professionisti, gli artigiani e i commercianti devono i contributi previdenziali; i contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti si calcolano sul reddito eccedente il “minimale” Inps, ma non oltre il “massimale”.

Quinta regola

Nel caso di artigiani e commercianti, se il reddito dichiarato e aumentato per effetto del concordato non supera il minimale, nessuna somma è dovuta all’Inps; non è parimenti dovuta alcuna somma da artigiani o commercianti che abbiano già pagato il “massimale”.

Sesta regola

Sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi; sui contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti né interessi e nemmeno sanzioni; il concordato non rileva ai fini extratributari.

Settima regola

Il versamento delle somme si può effettuare:

  • con il modello F24;
  • in unica soluzione, entro 20 giorni dall’atto di adesione;
  • in rate trimestrali; massimo otto, se le somme dovute non superano i 50mila euro, o in sedici rate, se superano i 50mila euro; la prima rata entro 20 giorni dall’adesione.

Per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione

Ottava regola

Il primo o unico pagamento si effettua entro 20 giorni dall’adesione; entro i 10 giorni successivi al primo o unico versamento, il contribuente consegna all’ufficio la quietanza di pagamento e ritira copia del concordato. Esempio:

  • l’atto di adesione è del 10 settembre;
  • il versamento può essere effettuato entro il 30 settembre;
  • se il contribuente paga il 30 settembre, può consegnare all’ufficio la quietanza di pagamento e ritirare copia del concordato entro il 10 ottobre;
  • se, invece, il contribuente paga prima del 30 settembre, per esempio il 15 settembre, ha dieci giorni di tempo (cioè fino al 25 settembre) per consegnare la quietanza e ritirare la copia del concordato.

Nona regola

Il contribuente che concorda:

  • non può essere assoggettato ad accertamento ai fini delle imposte sui redditi e nemmeno ai fini Iva per il periodo d’imposta concordato;
  • può essere assoggettato ad accertamento nel caso in cui l’ufficio viene a conoscenza di “nuovi elementi” (cioè diversi da quelli del concordato) in base ai quali è possibile accertare un aumento del reddito, purché l’aumento sia superiore al 50 per cento del reddito definito e comunque non inferiore a 150 milioni delle vecchie lire (77.468,53 euro); attenzione: per fare scattare l’accertamento non basta che vi siano “nuovi elementi”, ma devono essere “nuovi” anche per diversa categoria di reddito; ad esempio, il contribuente che concorda il reddito d’impresa e l’Iva del 2019 dopo una verifica fiscale, per lo stesso 2019 può subire una rettifica se ha omesso redditi di fabbricati o di capitale in base ai quali sia accertabile un aumento di reddito d’importo superiore al 50 per cento del reddito definito e di almeno 150 milioni delle vecchie lire (77.468,53 euro).

Decima regola

L’ufficio che concorda il reddito di società di persone, di studi associati e di azienda coniugale, effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, associati o all’altro coniuge; chi non concorda, subisce l’accertamento sulla base del concordato e non beneficia della riduzione delle sanzioni spettante a chi effettua l’adesione o non impugna l’avviso di accertamento o di rettifica.

PERCORSO DELLA PACEUFFICIO e CONTRIBUENTE > CONCORDATO

Viene redatto un atto scritto in duplice esemplare sottoscritto dal contribuente o da un suo delegato e dal capo dell’ufficio o da un suo delegato. L’aumento di imponibile ai fini delle imposte dirette, dell’Irap, delle imposte sostitutive e dei contributi previdenziali. L’aumento di imponibile ai fini Iva.

Il contribuente paga: Le imposte dirette e quelle sostitutive dovute, gli interessi, un terzo del minimo delle sanzioni e le altre somme dovute per i contributi previdenziali. L’Iva dovuta, gli interessi e un terzo del minimo delle sanzioni.

Costi e vantaggi del concordato per imposte dirette, Iva e IrapCosa si può concordare:

  • imposte dirette (Irpef e Ires), imposte sostitutive, Irap, Iva;
  • per i tributi comunali, si devono verificare i regolamenti comunali

Chi concorda: paga imposte, interessi e sanzioni entro 20 giorni dall’atto di adesione. Attenzione: le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, se le somme dovute non superano i 50mila euro, o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50mila euro, di cui la prima entro 20 giorni dall’adesione; sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali.

Comunicazione all’ufficio:

  • entro 10 giorni dal versamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente consegna all’ufficio la quietanza di pagamento; l’ufficio, verificato l’avvenuto pagamento, rilascia al contribuente copia del concordato.

Contributi previdenziali per artigiani, commercianti e liberi professionisti:

  • sui maggiori redditi sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali alle casse di previdenza per i liberi professionisti e all’Inps per gli artigiani e i commercianti;
  • gli artigiani e i commercianti devono i contributi Inps sulla parte di reddito eccedente il “minimale”, ma non oltre il “massimale”; esempio: minimo 18mila euro; reddito dichiarato 5mila euro; reddito definito 25mila euro (5mila euro più 20mila euro concordati); contributi Inps a percentuale dovuti solo sui 7mila euro eccedenti il minimo;
  • se il maggior reddito concordato da artigiani e commercianti non supera il “minimale” nessuna somma è dovuta ai fini previdenziali; negli altri casi i contributi Inps si calcolano sulla differenza; nessuna somma è dovuta se sono stati già pagati i contributi fino al “massimale”;
  • ai contributi non si aggiungono interessi e nemmeno sanzioni.

Vantaggi del concordato:

  • le sanzioni fiscali si riducono a un terzo del minimo di legge;
  • il concordato non può essere modificato o integrato;
  • salvo casi eccezionali, il contribuente non sarà sottoposto a controlli per gli anni concordati; l’adesione non esclude ulteriori accertamenti per il caso in cui l’ufficio viene a conoscenza di elementi diversi da quelli che hanno portato al concordato; attenzione: l’accertamento integrativo può essere effettuato solo se coesistono tre condizioni: 1) se ci sono “nuovi elementi” cioè, ad esempio, nuove attività o cespiti ignorati; 2) solo se in base ai nuovi elementi può essere accertato un aumento di imponibile superiore al 50 per cento del reddito definito; 3) sempreché l’aumento dell’imponibile sia almeno di 77.468,53 euro (150 milioni delle vecchie lire).
  • Mimma Cocciufa e Tonino Morina Esperti fiscali del Sole 24 – Ore
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