Agenzia delle Entrate. La nuova autotutela perde le “protezioni”

Sono state cancellate le norme sulla sospensione degli effetti degli atti illegittimi e la possibilità di avvalersi della definizione agevolata delle sanzioni nei casi di annullamento o revoca parziale dell’atto sbagliato.

Francofonte, 6 aprile 2024. La nuova autotutela, in vigore dal 18 gennaio 2024, perde alcune protezioni fiscali. Sono state infatti cancellate le disposizioni della vecchia autotutela, sulla sospensione degli effetti degli atti illegittimi e sulla possibilità di avvalersi della definizione agevolata delle sanzioni nei casi di annullamento o revoca parziale dell’atto sbagliato. Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n.219, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.2 del 3 gennaio 2024, in vigore dal 18 gennaio 2024, ha introdotto nuove regole in materia di autotutela, distinguendo l’autotutela tra obbligatoria (nuovo articolo 10 – quater, legge 27 luglio 2000, n.212, disposizioni in materia di diritti del contribuente) e facoltativa (nuovo articolo 10 – quinquies). Nuove regole che gli uffici stanno mettendo in pratica, in base alle indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate.

L’autotutela obbligatoria e facoltativa

L’autotutela è obbligatoria nei casi di errori manifesti, nonostante la definitività dell’atto. E’ infatti previsto che l’amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento o alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione: errore di persona; errore di calcolo; errore sull’individuazione del tributo; errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria; mancata considerazione di pagamenti eseguiti; mancanza di documenti successivamente sanata, non dopo i termini, se previsti, a pena di decadenza. L’amministrazione finanziaria non procede all’annullamento d’ufficio o alla rinuncia all’imposizione nel caso di sentenza passata in giudicato ad essa favorevole, nonché decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione.
L’articolo 10 – quinquies “esercizio del potere di autotutela facoltativa”, stabilisce che fuori dei casi di cui all’articolo 10 – quater, l’amministrazione finanziaria può comunque procedere all’annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o infondatezza dell’atto o dell’imposizione.

Le “protezioni” scomparse. Contestualmente alle nuove regole in tema di autotutela, è stata disposta, con effetto dal 18 gennaio 2024, la soppressione dell’articolo 2 – quater del decreto legge 30 settembre 1994, n.564. L’articolo 2 – quater, che ha per titolo “autotutela”, prevedeva, tra l’altro, che:

  • nel potere di annullamento d’ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati, doveva intendersi compreso anche quello di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che appariva illegittimo o infondato (ex comma 1 – bis);
  • in caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell’atto cessava con la pubblicazione della sentenza (ex comma 1 – quater);
  • nei casi di annullamento o revoca parziali dell’atto, il contribuente poteva avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l’atto oggetto di annullamento o revoca, alle stesse condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto purché rinunciasse al ricorso; in tale ultimo caso le spese del giudizio restavano a carico delle parti che le avevano sostenute (ex comma 1-sexies).

Risulta incomprensibile la soppressione di queste norme della vecchia autotutela, sulla sospensione degli effetti degli atti illegittimi e sulla possibilità di avvalersi della definizione agevolata delle sanzioni nei casi di annullamento o revoca parziale dell’atto sbagliato. Si può però sperare in un nuovo intervento del legislatore che “resusciti” le predette norme, magari inserendole nel decreto correttivo annunciato dal vice ministro Maurizio Leo.

L’autotutela esiste e va applicata subito, senza perdere tempo, nel rispetto dei cittadini.
Uno dei problemi dell’attuale complicato sistema fiscale è che le richieste di annullamento in autotutela vengono spesso lasciate “lettera morta”, nel senso che alcuni uffici non le prendono in considerazione e non rispondono alle sollecitazioni dei cittadini ingiustamente disturbati.
L’autotutela in materia tributaria è lo strumento che impiega il cittadino per farsi ascoltare dagli uffici, in genere, quando ritiene di avere subìto un’ingiustizia. Per una giusta autotutela, gli uffici devono anche ricordarsi della regola non scritta, ma sempre valida, del “buon senso”.
Basta con i formalismi inutili. Quello che non si capisce è perché gli uffici, anche quando sono in presenza di accertamenti illegittimi e infondati, o richieste di somme non dovute, non si ricordino dell’autotutela, che consente loro di annullare gli atti sbagliati. E’ noto che, applicando doverosamente l’istituto dell’autotutela, l’ufficio emittente deve, appena possibile, annullare l’atto illegittimo.
Al riguardo, si ricorda che, in presenza di un errore dell’amministrazione, non è vero che lo sgravio è facoltativo, in quanto l’agenzia delle Entrate, come tutta la pubblica amministrazione, deve conformarsi alle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione. L’autotutela, in caso di errore dell’ufficio, non è un optional ma è obbligatoria e non vi è spazio <<alla mera discrezionalità poiché essa verrebbe necessariamente a sconfinare nell’arbitrio, in palese contrasto con l’imparzialità, correttezza e buona amministrazione che sempre debbono informare l’attività dei funzionari pubblici>>. Tutti i cittadini meritano rispetto.
Gli uffici, quando sbagliano e colpiscono ingiustamente un cittadino onesto, devono annullare gli atti sbagliati. Insomma, l’atto illegittimo deve essere annullato in autotutela senza discrezionalità ed in tempi brevi. Se però l’ufficio non ha alcun obbligo di risposta in tempi certi, e il contribuente non ha alcuna tutela giurisdizionale, l’autotutela serve a poco o nulla. Succede spesso che alle richieste dei cittadini gli uffici restino in silenzio. Silenzio che, per i contribuenti, è peggio di una risposta negativa.

Mimma Cocciufa e Tonino MorinaEsperti fiscali del Sole 24 – Ore

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