Agenzia delle Entrate. l ravvedimento speciale riapre i battenti fino al 2 aprile 2024 e “salva” il 2022

Il perdono del Fisco potrà riguardare le dichiarazioni annuali Iva, redditi e Irap del periodo d’imposta 2022, validamente presentate, di norma, in scadenza il 30 novembre 2023. Si considera valida anche la dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, cioè entro il 28 febbraio 2024, sanabile con il pagamento di una sanzione di 25 euro (un decimo di 250 euro). Resta sempre aperta la strada della regolarizzazione spontanea ordinaria, con versamento delle imposte dovute, interessi e penalità ridotte.

Francofonte, 25 febbraio 2024. Il ravvedimento speciale riapre i battenti e potrà riguardare le dichiarazioni annuali Iva, redditi e Irap relative al 2022, validamente presentate. Con un emendamento al cosiddetto decreto milleproroghe, dal titolo “Ravvedimento speciale per le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022”, è disposto che le norme di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n.197, legge di Bilancio per il 2023 (che riguardano le dichiarazioni presentate fino al periodo d’imposta 2021), si applicano anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. La disposizione intende stimolare il ravvedimento, per migliorare la spontanea compliance rispetto alle imposte autoliquidate dai contribuenti relativamente all’anno d’imposta 2022. In questo modo, il Governo cerca di “spingere” i contribuenti alla compliance, cioè all’adempimento spontaneo degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.

Integrabili i modelli Redditi, Iva e Irap/2023, per il 2022

A norma del comma 174, con riferimento ai tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate, le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate per il 2022, diverse dalla definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità, cosiddetti avvisi bonari e dalla sanatoria irregolarità formali, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Ad esempio, nel caso di sanzioni irrogabili per 20mila euro, la sanzione che si dovrà pagare è pari a 1.111,11 euro, cioè un diciottesimo di 20mila euro. Il perdono del Fisco potrà quindi riguardare le dichiarazioni annuali Iva, redditi e Irap del periodo d’imposta 2022, validamente presentate, di norma, entro il 30 novembre 2023. Si considera valida anche la dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, cioè entro il 28 febbraio 2024, ritardo sanabile con il pagamento di una sanzione di 25 euro (un decimo di 250 euro).

Perdono O. K. con il pagamento e la regolarizzazione degli errori

Chi intende avvalersi del ravvedimento speciale dovrà versare le somme dovute in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024, o in 4 rate di pari importo con scadenza della prima rata al 31 marzo 2024. Considerato che il 31 marzo 2024 è domenica e il primo aprile è festivo, il versamento potrà essere eseguito entro il 2 aprile 2024. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, domenica, che slitta a lunedì primo luglio, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi del 2 per cento annuo. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto o della prima rata entro il 2 aprile 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Sanzione del 30% per chi salta le rate dopo la prima

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione del 30% applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi del 4% annuo, con decorrenza dal 3 aprile 2024, tenuto conto che la scadenza del 31 marzo slitta al 2 aprile 2024. In questi casi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione. La regolarizzazione speciale è esclusa per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute dai contribuenti fuori dal territorio dello Stato. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore del nuovo ravvedimento speciale e non si dà luogo a rimborso.

La chance del ravvedimento ordinario

Ai contribuenti che non riescono ad avvalersi del ravvedimento speciale, resta sempre aperta la via del ravvedimento spontaneo ordinario, che garantisce uno sconto inferiore sulle penalità. Con il perdono spontaneo, si possono regolarizzare, pagando sanzioni ridotte, le violazioni tributarie causate da errori od omissioni riguardanti gli adempimenti dichiarativi o i versamenti. Per i tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate, il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni. Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati provvedendo spontaneamente alla rimozione formale della violazione commessa, come, ad esempio, per le violazioni di natura dichiarativa, e al pagamento:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta.

Imposte, interessi e sanzioni per infedele dichiarazione

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 90 al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Nei casi di ravvedimento, a norma dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, la sanzione è ridotta:

  • a un nono del minimo, se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;
  • a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • a un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • a un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione con un processo verbale.

Pertanto, nei casi di ravvedimento per infedele dichiarazione, la sanzione da pagare, sarà pari:

  • al 10% (un nono del 90%) della maggiore imposta, in caso di ravvedimento entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;
  • all’11,25% (un ottavo del 90%) della maggiore imposta, in caso di ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa;
  • al 12,86% (un settimo del 90%) della maggiore imposta, in caso di ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa;
  • al 15% (un sesto del 90%) della maggiore imposta, in caso di ravvedimento oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa;
  • al 18% (un quinto del 90%) della maggiore imposta, in caso di ravvedimento in presenza di verbale di constatazione.

Di norma, le sanzioni per infedele dichiarazione, “assorbono” le altre sanzioni, quali, ad esempio, quelle per i versamenti eseguiti in ritardo, per gli insufficienti acconti, e per le altre violazioni cosiddette funzionali o prodromiche. Perciò, nei casi di ravvedimento delle dichiarazioni annuali già presentate, Iva, redditi e Irap, per rimediare ad errori o dimenticanze, il contribuente dovrà pagare le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta, presentando anche la dichiarazione integrativa.

Il perdono in “pillole” Integrazione delle dichiarazioni: Sarà possibile integrare le dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva e dell’Irap, relative all’anno 2022, validamente presentate, di norma, entro il 30 novembre 2023. Si considera valida anche la dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, cioè entro il 28 febbraio 2024.

Benefici: La regolarizzazione delle violazioni tributarie comporta il pagamento di un diciottesimo del minimo delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Ad esempio, nel caso di sanzioni irrogabili per 20mila euro, la sanzione che si dovrà pagare è pari a 1.111,11 euro, cioè un diciottesimo di 20mila euro.

Perfezionamento dell’operazione: La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto o della prima rata entro il 2 aprile 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Pagamenti: Il versamento delle somme dovute, imposte, sanzioni e interessi, può essere effettuato in 4 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 2 aprile 2024. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, domenica, che slitta a lunedì primo luglio, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi del 2% annuo.

Mimma Cocciufa, Tonino MorinaEsperti fiscali del Sole 24 – Ore

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