Agenzia delle Entrate. I perdoni del Fisco per le dichiarazioni infedeli

Con il ravvedimento spontaneo, sanzioni in misura ridotta, variabili in base al ritardo con il quale si esegue la regolarizzazione.

Francofonte, 21 aprile 2024. Con il ravvedimento spontaneo, il contribuente può regolarizzare, pagando sanzioni ridotte, le violazioni tributarie causate da errori od omissioni riguardanti gli adempimenti dichiarativi o i versamenti. Per i tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate, il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni. Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati provvedendo spontaneamente alla rimozione formale della violazione commessa, come, ad esempio, per le violazioni di natura dichiarativa, e al pagamento:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta.

Imposte, interessi e sanzioni per infedele dichiarazione. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 90 al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Nei casi di ravvedimento, a norma dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, la sanzione è ridotta:

  • a un nono del minimo, se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;
  • a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • a un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • a un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione con un processo verbale.

Pertanto, nei casi di ravvedimento per infedele dichiarazione, la sanzione da pagare, sarà pari:

  • al 10% (un nono del 90%) della maggiore imposta, in caso di ravvedimento entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;
  • all’11,25% (un ottavo del 90%) della maggiore imposta, in caso di ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa;
  • al 12,86% (un settimo del 90%) della maggiore imposta, in caso di ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa;
  • al 15% (un sesto del 90%) della maggiore imposta, in caso di ravvedimento oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa;
  • al 18% (un quinto del 90%) della maggiore imposta, in caso di ravvedimento in presenza di verbale di constatazione.

Di norma, le sanzioni per infedele dichiarazione, “assorbono” le altre sanzioni, quali, ad esempio, quelle per i versamenti eseguiti in ritardo, per gli insufficienti acconti, e per le altre violazioni cosiddette funzionali o prodromiche. Perciò, nei casi di ravvedimento delle dichiarazioni annuali già presentate, Iva, redditi e Irap, per rimediare ad errori o dimenticanze, il contribuente dovrà pagare le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta, presentando anche la dichiarazione integrativa.

Il ravvedimento dei versamenti omessi o tardivi. Per sanare gli omessi o tardivi versamenti di tributi, i contribuenti dispongono di diversi tipi di perdono che possono ridurre la sanzione del 30% che, per i versamenti fatti con ritardo non superiore a 90 giorni, è del 15%. Si tratta dei ravvedimenti: “sprint”, “breve”, “entro 90 giorni”, “lungo o annuale”. Oltre alle somme dovute e alle mini-sanzioni, sono dovuti gli interessi legali. Per l’anno 2024, gli interessi sono dovuti nella misura del 2,5% annuo (5% per il 2023).

Tipo di perdonoTermineSanzione
“sprint”Entro 14 giorni successivi alla scadenza. In caso di pagamento delle sole imposte, entro i 14 giorni successivi alla scadenza, il ravvedimento “sprint” per sanzioni e interessi può essere fatto entro il termine di 30 giorni dalla scadenza originaria del versamento0,1% per ogni giorno di ritardo
“breve”Imposte pagate a partire dal quindicesimo giorno fino a 30 giorni successivi alla scadenza1,5 per cento fisso (un decimo del 15%)
“entro 90 giorni”Dal trentunesimo giorno fino al novantesimo giorno1,67 per cento fisso (un nono del 15%)
“lungo” o “annuale”Per le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, dal novantunesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione; se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore3,75% fisso (un ottavo del 30%)
“biennale”Dopo un anno, ma entro due anni dall’omissione o dall’errore4,29 per cento fisso (un settimo del 30%)
ultrabiennaleDopo due anni dall’omissione o dall’errore5% fisso (un sesto del 30%)

Il Fisco tollera i versamenti insufficienti. In tema di ravvedimento, il versamento insufficiente o il ritardo di pochi giorni nel pagamento non preclude la pace con il Fisco. L’importante è evitare di aprire liti inutili. Gli uffici devono tollerare i piccoli errori e i ritardi nei pagamenti, quando è evidente la volontà del contribuente di usare le definizioni agevolate, cioè gli strumenti deflativi del contenzioso, ravvedimento, mediazione, accertamento per acquiescenza o con adesione, o conciliazione. L’agenzia delle Entrate intende salvare gli istituti deflativi del contenzioso attivati dal contribuente, anche se sono eseguiti versamenti in ritardo di qualche giorno o versamenti insufficienti, magari con differenze di pochi euro. In questi casi, il perfezionamento della definizione sarà subordinato all’integrazione della somma dovuta da parte del contribuente (si veda la circolare 27/E del 2 agosto 2013). L’agenzia delle Entrate considera tollerabile il versamento insufficiente, a condizione che la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato sia di entità lieve, tale da non configurare un atteggiamento incompatibile con la volontà di definizione amichevole, fermo restando che, a richiesta dell’ufficio, il contribuente dovrà procedere all’integrazione della differenza.

Mimma Cocciufa e Tonino Morina – Esperti fiscali del Sole 24 – Ore

a Cognita Design production
Torna in alto