Per il solo anno 2023, la seconda rata di anticipo delle imposte dirette, cedolare secca e imposte sostitutive, potrà essere pagata entro il 16 gennaio 2024 o in 5 rate mensili, con scadenza il 16 di ciascun mese. Nuove regole solo per le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d’imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro. Resta fermo il termine già scaduto del 30 novembre 2023 per i soci di società di persone o di capitali e per i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa.
Francofonte, 10 dicembre 2023. Con il cosiddetto “decreto anticipi”, articolo 4, del decreto legge 145 del 18 ottobre 2023, in sede di conversione in legge, l’acconto delle imposte dirette per l’anno 2023, in scadenza ordinaria il 30 novembre 2023, in unica soluzione, si potrà pagare entro il 16 gennaio 2024, in unica soluzione, o in 5 rate mensili, con scadenza il 16 di ciascun mese. Il rinvio del versamento della seconda rata di acconto riguarda, a certe condizioni, una specifica categoria di contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva. Resta ferma la scadenza del 30 novembre 2023 per i soci (non titolari di partita Iva) di società di persone o di capitali e per i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa, salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita Iva. Sono questi i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate, con la circolare 31/E del 9 novembre 2023, sul rinvio del versamento della seconda rata di acconto per il 2023, di cui.
E’ stabilito che, per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4 per cento annuo.
Chi può valersi del differimento: Per l’agenzia delle Entrate, possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche, imprenditori individuali o lavoratori autonomi, che contestualmente:
- sono titolari di partita Iva;
- hanno dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro (indicati nel modello Redditi PF 2023).
Per i titolari di reddito agrario, che sono anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi o compensi si intende riferito al volume d’affari. Beneficiano del differimento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria, nonché i contribuenti tenuti a versare in unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, in base al modello Redditi persone fisiche 2023.
Contribuenti esclusi dal differimento. Sono esclusi dal rinvio:
- le persone fisiche non titolari di partita Iva quali, ad esempio, i soci (non titolari di una propria partita Iva) di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza;
- le persone fisiche titolari di partita Iva che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi persone fisiche 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170mila euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).
Con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in forza della loro natura individuale, non possono fruire del rinvio del versamento i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita Iva).
Se il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso al differimento, si deve assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Nel caso in cui, inoltre, la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate. Diversamente, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio, agriturismo, allevamento, eccetera) – le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa – in luogo dell’ammontare dei ricavi, si deve considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione Iva 2023, per il 2022).
In base alle norme vigenti, per i contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), di norma, l’acconto Irpef è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- in unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
- in due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima rata, pari al 40%, deve essere versata insieme al saldo per l’anno precedente, la seconda, cioè il restante 60%, entro il 30 novembre.
Per il calcolo dell’acconto delle imposte per il 2023, per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) è più alta la prima rata dell’acconto, perché dovuta nella misura del 50%. Resta fermo che, per i contribuenti non titolari di partita Iva, le società di persone, le società di capitali e altri soggetti collettivi, la scadenza per il secondo acconto rimane quella del 30 novembre 2023.
Resta fermo che il beneficio del pagamento del secondo acconto delle imposte dirette, che si può posticipare dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 o si può pagare a rate, è solo relativo all’Irpef, alla cedolare secca e alle imposte sostitutive dell’Irpef. Per i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi Inail resta confermato il termine già scaduto del 30 novembre 2023.
Le regole in “pillole”
Acconto spostato al 16 gennaio 2024: Il secondo acconto dell’Irpef, della cedolare secca e delle imposte sostitutive, in scadenza ordinaria al 30 novembre 2023, potrà essere eseguito entro il 16 gennaio 2024 o in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio.
Interessi per chi paga in 5 rate mensili: Per chi pagherà in 5 rate mensili, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese, sulle rate successive alla prima, in scadenza il 16 gennaio 2024, sono dovuti gli interessi del 4 per cento annuo.
Contribuenti ammessi e condizioni: Persone fisiche titolari di partita Iva, con ricavi o compensi dichiarati per il periodo d’imposta 2022, di ammontare non superiore a 170mila euro. Per i titolari di reddito agrario, che sono anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi o compensi si intende riferito al volume d’affari.
Il volume d’affari: Il volume d’affari è definito dall’articolo 20 del decreto Iva, D. P. R. 633/1972, e corrisponde all’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare.
Contributi Inps e Inail senza proroga: Per i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi Inail continuano ad applicarsi le regole ordinarie senza alcun differimento per le somme che dovevano essere pagate entro il 30 novembre 2023.
Mimma Cocciufa e Tonino Morina – Consulenti fiscali del Sole 24ore.