“Una legge nata già vecchia”: dopo il sì ancora tante polemiche sulle unioni civili

All’indomani dell’approvazione del DDL Cirinà, che regolamenta le Unioni Civili, ancora tante polemiche sia a Sinistra sia a Destra. Una legge che riesce a scontentare un po’ tutti. Per Michela Marzano, che lascia il PD dopo il voto, “una legge che nasce già vecchia” e che, non includendo il concetto giuridico di famiglia e il tema dell’adozione del minore figlio del compagno/a, lascia ancora troppi vuoti legislativi.

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Le unioni civili con il voto di ieri sono legge. Una legge da tanto aspettata, da tanto tempo discussa, riscritta, ripensata, riadattata. In ogni caso ora c’è. Vediamo cosa dice.

“Due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, possono contrarre tra loro un’unione civile per organizzare la loro vita in comune. La registrazione dell’unione civile è effettuata, su istanza delle parti della stessa unione, e in presenza di due testimoni maggiorenni”. Quindi, davanti ad un pubblico ufficiale due persone possono ufficializzare la loro unione che viene registrata nell’archivio dello stato civile. Sarà possibile utilizzare un unico cognome.

In molte parti viene “ricalcato” il diritto di famiglia come per la scelta della residenza comune, alla reciproca sussistenza, alla collaborazione, alla comunione dei beni, ma non esiste il vincolo di fedeltà.

I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale. Ciascun convivente “può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie”.

In caso di morte di uno dei partner, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto è proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza. La convivenza di fatto è titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari.

Il problema del “dopo” e le questioni legate al lascito testamentario, sono stati al centro dei maggiori dibattiti poiché potrebbe danneggiare maggiormente un eventuale figlio di uno dei due partner, che oggi sarebbe l’unico beneficiario della pensioni di reversibilità’, dell’eredita’ e del Tfr maturato dal genitore.

Con la nuova legge la pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la “legittima”, cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli.

Nulla di fatto per le adozioni o le stepchild adoption (adozione del figlio del compagno/a avuto da una precedente unione): nel maxi-emendamento è stata inserita una dicitura ultronea: “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti”, che dovrebbe consentire ai singoli Tribunali, per via giurisprudenziale, di concedere la stepchild adoption ai singoli casi concreti.

Se l’unione dovesse finire si applicano “in quanto compatibili” le norme della legge sul divorzio del 1970, ma non sarà obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione. “Il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”. Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.

Una legge importante ma che tuttavia lascia ancora tanti aspetti scoperti.

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