Agenzia delle Entrate. Per gli accertamenti parziali non serve il contraddittorio

L’obbligo del confronto preventivo Fisco – contribuente, informato ed effettivo, pena l’annullabilità dell’atto, riguarda gli atti impositivi ordinari. Chance dell’autotutela obbligatoria o facoltativa, per chiedere l’annullamento delle richieste sbagliate, tenendo presente che l’istanza non sospende i termini per il ricorso.

Francofonte, 10 marzo 2024. Gli uffici dell’agenzia delle Entrate, prima di emettere gli accertamenti o altri atti impositivi, devono, a pena di annullabilità degli atti, instaurare con il contribuente un contraddittorio obbligatorio, informato ed effettivo. E’ quello che prevede il nuovo articolo 6 – bis “principio del contraddittorio”, inserito nella legge 27 luglio 2000, n.212, statuto dei diritti del contribuente, dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n.219, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.2 del 3 gennaio 2024, in vigore dal 18 gennaio 2024. L’obbligo del confronto preventivo Fisco contribuente non riguarda però gli accertamenti automatizzati. E’ questo, infatti, l’orientamento degli uffici sulla base delle indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate, direzione centrale di Roma.

Accertamenti parziali senza contraddittorio

A norma del comma 2 dell’articolo 6 – bis, non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Tenuto conto della natura automatizzata o sostanzialmente automatizzata degli avvisi di accertamento parziale emessi a norma dell’articolo 41 – bis, del decreto sull’accertamento, Dpr 600/1973, l’agenzia delle Entrate considera questi atti esclusi dall’obbligo del contraddittorio preventivo. Questo significa che la maggioranza degli accertamenti del Fisco, spesso emessi a norma del richiamato articolo 41 – bis, “Accertamento parziale in base agli elementi segnalati dall’anagrafe tributaria” continueranno ad essere emessi in modo automatizzato, senza alcun contraddittorio preventivo. L’articolo 41 – bis stabilisce che senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice, i competenti uffici dell’agenzia delle Entrate, qualora dalle attività istruttorie di cui all’articolo 32 “poteri degli uffici”, primo comma, numeri da 1) a 4), nonché dalle segnalazioni effettuate dalla direzione centrale accertamento, da una direzione regionale o da un ufficio della stessa Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, oppure dai dati in possesso dell’anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società di persone, associazioni ed imprese, o l’esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonché l’esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili, o la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto sull’accertamento con adesione. L’accertamento parziale si fonda su elementi “certi” provenienti da fonti esterne e non riguarda l’intera posizione del contribuente. A differenza dell’accertamento ordinario, per il quale una ulteriore azione del Fisco è ammessa solo in base a nuovi elementi, l’accertamento parziale non preclude all’agenzia delle Entrate di effettuare ulteriori rettifiche nei termini di legge.

Chance dell’autotutela per gli atti sbagliati

Per gli atti esclusi dall’obbligo del contraddittorio preventivo, rimane sempre la chance dell’autotutela, nel caso in cui si tratta di atti annullabili. L’autotutela è lo strumento che impiega il cittadino per farsi ascoltare dagli uffici, in genere, quando ritiene di avere subìto un’ingiustizia. Il contribuente che ritiene l’atto annullabile può ora avvalersi dell’autotutela obbligatoria o facoltativa, sperando così di ridurre le liti con il Fisco. E’ anche questo l’obiettivo del Governo, che, con le novità in vigore dal 18 gennaio 2024, ha introdotto nuove regole in materia di autotutela, apportando modifiche allo statuto dei diritti del contribuente. Le novità più importanti sono costituite dall’inserimento di due articoli, articolo 10 – quater “esercizio del potere di autotutela obbligatoria” e 10 – quinquies “esercizio del potere di autotutela facoltativa”. Novità che gli uffici stanno cercando di mettere in pratica, in base alle indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate. 

Autotutela obbligatoria

L’autotutela è obbligatoria nei casi di errori manifesti, nonostante la definitività dell’atto. E’ infatti previsto che l’amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento o alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione: errore di persona; errore di calcolo; errore sull’individuazione del tributo; errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria; mancata considerazione di pagamenti eseguiti; mancanza di documenti successivamente sanata, non dopo i termini, se previsti a pena di decadenza. L’amministrazione finanziaria non procede all’annullamento d’ufficio o alla rinuncia all’imposizione nel caso di sentenza passata in giudicato ad essa favorevole, nonché decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione.

Autotutela facoltativa

Il richiamato articolo 10 – quinquies “esercizio del potere di autotutela facoltativa”, stabilisce che fuori dei casi di cui all’articolo 10 – quater, l’amministrazione finanziaria può comunque procedere all’annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o infondatezza dell’atto o dell’imposizione. I contribuenti, che intendono avvalersi dell’autotutela obbligatoria o facoltativa, devono sempre tenere presente che, in caso di notifica di accertamento, cartella di pagamento o altro atto impositivo, l’istanza in autotutela non sospende i termini per il ricorso e, quindi, è necessario presentare il ricorso, di norma, entro 60 giorni dalla notifica, per evitare la definitività dell’atto del Fisco e scongiurare altre complicazioni.

Responsabilità limitata alle ipotesi di dolo

Per gli eventuali annullamenti d’ufficio, in autotutela obbligatoria o facoltativa, la responsabilità dei funzionari, nel giudizio amministrativo contabile davanti alla Corte dei Conti, è limitata alla sola condotta dolosa. Il legislatore, infatti, così come già previsto per l’accertamento con adesione e per le conciliazioni giudiziali, ha stabilito che la responsabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.20, per le valutazioni di fatto operate dall’amministrazione finanziaria, in caso di esercizio dell’autotutela, è limitata alle ipotesi di dolo, cioè alla volontà cosciente di infrangere la legge. Resta quindi ferma l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.

Autotutela “dimenticata”

La speranza è che la nuova norma faccia “rivivere” l’autotutela, che negli ultimi anni è stata dimenticata. Capita spesso, infatti, che le richieste di annullamento in autotutela vengono lasciate “lettera morta”, con alcuni uffici che non le prendono in considerazione e nemmeno rispondono alle sollecitazioni dei cittadini. Per una vera autotutela, sarebbe necessario che il Fisco fosse obbligato a rispondere alle istanze dei cittadini. Perché l’autotutela, così com’è, senza obbligo di risposta in tempi certi, serve a poco o nulla. L’intento del legislatore è quello di incentivare l’autotutela e ridurre il contenzioso. Resta fermo che, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 19 del decreto legislativo 546/1992, recante disposizioni sul processo tributario, tra gli atti impugnabili, sono stati inseriti il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela obbligatoria e il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela facoltativa (decreto legislativo 30 dicembre 2023, n.220, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.2 del 3 gennaio 2024).

Mimma Cocciufa e Tonino MorinaEsperti fiscali del Sole 24 Ore

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