Agenzia delle Entrate. L’agenda fiscale cambia le scadenze per i pagamenti e le dichiarazioni

Dal 2024 nuovi termini per i versamenti delle imposte e gli adempimenti. Accorciati di due mesi i tempi per l’invio telematico dei modelli Redditi e Irap: dal 30 novembre si passerà al 30 settembre. In agosto e dicembre stop alle comunicazioni fiscali e agli inviti del Fisco.

Francofonte, 28 gennaio 2024. Dal 2024, cambiano le scadenze per l’invio online dei modelli Redditi e Irap: per il periodo d’imposta 2023, si dovranno presentare entro il 30 settembre 2024. Si ridurrà quindi di 2 mesi il termine per la presentazione in via telematica dei modelli Redditi e Irap; la scadenza dal 30 novembre passa al 30 settembre. Cambiano anche le scadenze dei versamenti rateali delle imposte e aumenta il limite dei versamenti minimi dell’Iva e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, dal 2024, fissato a 100 euro. Previsto lo stop agli invii delle comunicazioni fiscali nei mesi di agosto e dicembre. Sono queste alcune novità del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, sulla razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Altre modifiche del calendario fiscale sono previste con effetto dal primo aprile 2025. Queste novità sono contenute nei seguenti articoli:

  • articolo 8 “scadenza dei versamenti rateali delle imposte”;
  • articolo 9 “ampliamento soglia versamenti minimi dell’Iva e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo”;
  • articolo 10 “sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti”;
  • articolo 11 “revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali”.

Versamenti rateali

L’articolo 8 detta nuove norme in tema di “scadenza dei versamenti rateali delle imposte”, apportando modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo 241/1997. In particolare, si “allunga” dal 30 novembre al 16 dicembre il termine per il pagamento rateale delle somme dovute a saldo e in acconto, e viene eliminata la distinzione tra titolari e non titolari di partita Iva. Per tutti i contribuenti, che scelgono di pagare a rate, i versamenti rateali dovranno essere effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese. A seguito delle modifiche apportate, il comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo 241/1997, dispone che le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell’Iva, possono essere versate, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi del 4% annuo, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Dal 2024 limite più alto per i versamenti Iva

L’articolo 9 del decreto legislativo detta norme in materia di “ampliamento soglia versamenti minimi dell’Iva e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo”. In particolare, il limite dei versamenti minimi Iva viene elevato a 100 euro, rispetto al precedente limite di 50mila lire (25,82 euro).

Con riferimento alle liquidazioni periodiche Iva relative all’anno d’imposta 2024, è stabilito che, entro il 16 di ciascun mese, il contribuente versa l’importo della differenza tra l’Iva dovuta e l’Iva detraibile. Se l’importo dovuto non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Le stesse regole valgono per i contribuenti minori che eseguono le liquidazioni trimestrali, pagando l’Iva dovuta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari.

Dal 2024 limite di 100 euro per le ritenute

Per i versamenti delle ritenute di cui agli articoli 25 “ritenute sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi” e 25-bis “ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari” del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024, viene introdotto un limite minimo di 100 euro. E’ stabilito che se l’importo dovuto non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio

Altre modifiche sono apportate all’articolo 25 ter “ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore”, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il condominio, quale sostituto di imposta, opera all’atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa. La ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi. Il versamento della ritenuta è effettuato dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunge l’importo di 500 euro. Il condominio è comunque tenuto al versamento entro il 16 giugno (in sostituzione del precedente termine del 30 giugno) e il 16 dicembre (in sostituzione del precedente termine del 20 dicembre) di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo di 500 euro. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

Sospensione termini, con occhio alla decadenza

L’articolo 10 del decreto legislativo sulla revisione generale degli adempimenti tributari detta nuove norme sulla sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti del Fisco nei mesi di agosto e dicembre, ferma restando la salvaguardia dei termini di decadenza. Le eventuali sospensioni dovranno cioè tenere conto dei termini di decadenza, in particolare, nei casi di accertamento. Al riguardo, si ricorda che, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi, gli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (articolo 43, decreto sull’accertamento, Dpr 600/1973). Ad esempio, l’accertamento per la dichiarazione dei redditi del 2022, modello 2023, presentata nel 2023, dovrà essere notificato entro il 31 dicembre 2028. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l’accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata. Perciò, ad esempio, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi del 2022, modello 2023, l’accertamento dovrà essere notificato entro il 31 dicembre 2030.

Fisco in “ferie” nei mesi di agosto e dicembre

Il richiamato articolo 10 dispone che <<1. Salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre è sospeso l’invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall’agenzia delle Entrate:

a) comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

c) comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

d) inviti all’adempimento di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190>>.

E’ inoltre stabilito che <<2. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 7-quater, comma 17, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248>>.

Sospensione della “compliance”

Dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre saranno perciò sospesi gli inviti all’adempimento di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Si tratta esattamente delle attività di promozione della “compliance”, per “spingere” i contribuenti all’adempimento spontaneo degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili. E’ infatti stabilito che, per introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, o del suo intermediario, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente può segnalare all’agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti (articolo 1, comma 634, legge 23 dicembre 2014, n.190).

Per le stesse finalità, l’agenzia delle Entrate mette, altresì, a disposizione del contribuente o del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest’ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d’affari e valore della produzione nonché relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti (articolo 1, comma 635, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Con le cosiddette comunicazioni di compliance, il Fisco invita il contribuente ad assolvere correttamente gli obblighi tributari, per favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, con una rilevante riduzione delle sanzioni applicabili.

Pausa dal 1° agosto al 4 settembre per le richieste del Fisco

Da qualche anno, il Fisco concede una tregua ai contribuenti, esattamente dal 1° agosto al 4 settembre (articolo 7 – quater, commi 16 e 17, decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193). Le richieste del Fisco beneficiano infatti della pausa estiva. Le ferie riguardano anche i pagamenti delle somme dovute a seguito di avviso bonario, conseguente ai controlli automatici o formali del Fisco, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva. Sono altresì sospesi i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati o formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. Per controlli automatizzati o formali, si intendono i controlli che esegue l’agenzia delle Entrate sulle comunicazioni e sulle dichiarazioni presentate dal contribuente. In caso di errori, l’agenzia delle Entrate comunica al contribuente l’esito della liquidazione con la comunicazione di irregolarità, cosiddetto avviso bonario. La pausa dal 1° agosto al 4 settembre riguarda inoltre le richieste e gli inviti che possono fare gli uffici ai contribuenti. In particolare, possono:

  • invitare i contribuenti a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti;
  • invitare i contribuenti a esibire o presentare atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti;
  • chiedere l’esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle norme tributarie, se si tratta di soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili;
  • inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali hanno intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati.

La proroga di agosto per i pagamenti

Per gli adempimenti fiscali e i versamenti da fare con il modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto, è prevista la cosiddetta proroga di Ferragosto, che consente di eseguire i versamenti fino al 20 agosto senza maggiorazioni. Per i versamenti con il modello F24 si intendono i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali. E’ infatti stabilito che gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cioè i versamenti unitari con il modello F24, che hanno scadenza dal 1o al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

Modelli Redditi e Irap online entro settembre

A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 11 del decreto legislativo sulla revisione generale degli adempimenti tributari, con effetto dal 2 maggio 2024, è stabilito che le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplici ed equiparate, presentano la dichiarazione, per il tramite di una banca o di un ufficio delle Poste italiane S.p.a., tra il 1° maggio e il 30 giugno, o in via telematica entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. I soggetti all’imposta sul reddito delle società, cioè i soggetti Ires, presentano la dichiarazione in via telematica, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, cioè entro il 30 settembre, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente al 2 maggio 2024, si applicano, per il predetto periodo d’imposta, i termini di presentazione vigenti anteriormente alla stessa data.

Le novità dal primo aprile 2025

Con effetto dal primo aprile 2025, è previsto che le persone fisiche presentano la dichiarazione, per il tramite di un ufficio delle Poste italiane tra il 1° aprile e il 30 giugno, o in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, presentano la dichiarazione in via telematica tra il primo aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. I soggetti Ires presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 1° aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Dichiarazione integrativa a favore o a sfavore

Le dichiarazioni dei redditi, dell’Irap, dei sostituti d’imposta e dell’Iva, possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che hanno determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, con successiva dichiarazione da presentare entro i termini stabiliti per l’accertamento, a norma dell’articolo 43 del Dpr 600/1973 (articolo 5, decreto legge 193/2016). Ad esempio, la dichiarazione annuale dei redditi del 2019, modello Redditi persone fisiche 2020, così come la dichiarazione annuale Iva e dell’Irap relativa al 2019, può essere integrata, sia se a favore, sia se a sfavore del contribuente, entro il 31 dicembre 2025.

Una semplificazione da fare: il ritorno al vecchio 740

In tema di dichiarazioni dei redditi, una semplificazione da fare potrebbe essere di ritornare alle vecchie denominazioni usate nel passato, modelli 740, 750 e 760, anche perché, già dal 2017 è scomparsa la dichiarazione unificata, cioè il modello Unico. Il 2016 è stato l’ultimo anno del modello Unico, che stava per “modello unificato compensativo”. Era chiamato così perché consentiva:

  • * l’unificazione di più dichiarazioni in quanto l’Unico poteva comprendere l’Iva, i redditi e l’Irap;
  • * di compensare debiti e crediti di vari tributi, contributi e premi.

La dichiarazione unificata non c’è più

La denominazione di Unico è superata in quanto già dal 2009 l’Unico comprendeva solo l’Iva e i redditi, perché era stato già “separato” il modello Irap. Peraltro, a seguito delle novità sulla stretta dei crediti Iva a partire dal 2010, per la dichiarazione annuale relativa al 2009, i contribuenti che intendevano usare in compensazione, o chiedere a rimborso il credito annuale Iva, fino alle dichiarazioni relative al 2015, modelli Iva 2016, potevano non comprendere la dichiarazione nel modello Unico, presentando il modello Iva a partire dal mese di febbraio. Da qualche anno, a partire dalle dichiarazioni annuali del 2016, è stato previsto che le dichiarazioni Iva siano presentate prima delle dichiarazioni dei redditi, con ciò escludendo definitivamente la possibilità di presentare i conti Iva con la dichiarazione unificata, modello Unico. Ecco perché, per le dichiarazioni dei redditi, si potrebbe tornare alle vecchie denominazioni dei modelli 740 per le persone fisiche, 750 per le società di persone e soggetti assimilati, 760 per i soggetti Ires e assimilati, e 760-bis per gli enti non commerciali e assimilati.

Una vera semplificazione: l’anno del modello uguale a quello di dichiarazione

Una vera semplificazione potrebbe essere quella di identificare il modello con l’anno oggetto di dichiarazione, per evitare le complicazioni che derivano dalle denominazioni delle dichiarazioni annuali dei redditi. Sia per i vecchi modelli 740, 750 e 760, introdotti dal 1975, sia per il modello Unico introdotto dal 1998, si è infatti usata una denominazione, accompagnata dall’anno di presentazione, che genera confusione. Ad esempio, con la denominazione modello 740/75 si intendeva la dichiarazione relativa al 1974. Lo stesso è successo con la denominazione dei modelli Unico, nonché dei modelli di dichiarazione annuale dei Redditi, dell’Iva, dell’Irap e dei modelli 770. Così, ad esempio, con la denominazione Redditi 2023 persone fisiche, si intende la dichiarazione dei redditi relativa al 2022. Le complicazioni sono evidenti per la ragione che, in caso di controllo della documentazione, o in tutti gli altri casi in cui sono chiesti i dati annuali dei redditi, si genera spesso confusione nell’individuare la giusta annualità. Per eliminare queste complicazioni, è indispensabile che l’anno del modello sia uguale a quello di dichiarazione. Solo così, ad esempio, se si cambia la denominazione, presentando nel 2025 il modello 740/2025 persone fisiche, si potrà sapere con certezza che si tratta della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2025.

Mimma Cocciufa, Tonino MorinaEsperti fiscali del Sole 24 – Ore

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