MAMME DI GIORNO. NESSUN STOP DA PARTE DEL MINISTERO

Nota congiunta a firma dell’ex ass. ai servizi sociali Alessandra Calafiore e della presidente della Messina Social City Valeria Asquini

Siamo ormai abituati agli attacchi strumentali ed alle speculazioni che vengono portati avanti dai 5 stelle e Company, che tuttavia essendo errate non raggiungono alcun risultato e come sempre vanno a vuoto.

È opportuno evidenziare che dal Ministero dell’Istruzione non è arrivato alcun parere che blocca l’avviso “Mamme di giorno”, ma delle semplici precisazioni con alcuni richiami normativi. Invero, nell’avviso “Mamme di giorno” pubblicato dalla Messina Social City è puntualmente riportata tutta la normativa regionale, nazionale e comunitaria, in particolare quanto precisato nella nota ministeriale inviata trova già riscontro nell’Avviso (art 2 comma 1 lett. L) per quanto riguarda la formazione della “Madre di Giorno” e (art. 3 comma 3) per quanto riguarda il coordinamento pedagogico e la supervisione affidato esclusivamente, continuamente, puntualmente al personale dell’Azienda Speciale in possesso dei requisiti previsti dalla norma di legge. Si evidenzia la previsione che solo e soltanto il personale educativo dell’Azienda Speciale cura i colloqui con l’utenza rilevandone i bisogni e le aspettative. Solo per completezza di informazione si precisa che peraltro evidenziato anche nella nota inviata dalla Messina Social City che: L’Avviso Pubblico in oggetto prevede all’Art. 1 – OGGETTO, DEFINIZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DOMICILIARE (MAMME DI GIORNO)

  1. Per Mamma di Giorno si intende una donna in possesso di un’esperienza abilitante, conseguita attraverso la personale esperienza della maternità o attraverso apposite esperienze formative, che durante il giorno assista e contribuisca ad educare, fornendo le cure materne e familiari nel proprio domicilio, a o uno o più minori appartenenti ad altri nuclei familiari in età da asilo nido.
  1. Il Nido famiglia deve essere realizzato in insediamento a caratteristiche abitative preferibilmente di residenza in uno spazio che abbia i requisiti della civile abitazione, in affitto, proprietà o comodato d’uso. Ogni nido famiglia deve garantire il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione ed avere arredi ed attrezzature idonee per la sicurezza e le attività dei bambini ospitati, scelti con criteri di funzionalità, razionalità, adeguatezza e igienicità.

La norma di riferimento su cui è sviluppato il progetto è, quindi, l’art. 11. legge regionale 10/2003

Madri di giorno Per “Madre di giorno” s’intende una casalinga in possesso di un’esperienza abilitante, conseguita attraverso la personale esperienza della maternità o attraverso apposite esperienze formative, che durante il giorno assista e contribuisca ad educare, fornendo le cure materne e familiari nel proprio domicilio, uno o più minori appartenenti ad altri nuclei familiari in età da asilo nido.

Il Comune di Messina con Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Messina n. 35/C in data 8 luglio 2010 ha provveduto a dettare le disposizioni di dettaglio Il Decreto Legislativo 65 del 13 aprile 2017, all’articolo 14, comma 3, prevede che “continuano ad

avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia i titoli conseguiti nell’ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto”.

La data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 65/2017 è il 31 maggio 2017. I titoli previsti dall’art 11 della l.r.10/2003 acquisiti prima del 31 maggio del 2017 continuano, quindi, ad avere validità.

Tra l’altro gli standard devono essere fissati dalle Regioni (come stabilito dal decreto 65/17) e la Regione Siciliana li ha fissati nella legge 10/03 sopra richiamata, che è in vigore e non contrasta con il decreto 65/17 per il motivo di cui sopra.

Sempre la stessa norma rinvia, (comma 5 let. C) per quanto attiene al regolamento del rapporto ad una “convenzione” che preveda gli standard minimi di esperienza o formazione abilitante per lo svolgimento del servizio da parte della Madre di giorno.

Il Dipartimento Servizi alla Persona e all’Impresa del Comune di Messina, in sede di valutazione dello schema di disciplinare operativo, stilato dall’Azienda, che regolamenta il servizio, proprio come previsto dall’art. 4 della lex specialis sopra richiamata, verificherà tutti i requisiti normativi previsti. È di tutta evidenza, pertanto, che l’azione portata avanti dall’Amministrazione uscente attraverso questo avviso che nel territorio rappresenta qualcosa di nuovo non è stata bloccata dal Ministero dell’Istruzione, come i Cinquestelle vorrebbero far credere, ma sta andando avanti, nel rispetto della normativa vigente e con l’attenzione che richiede questa progettualità rivolta all’infanzia.

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