Aci Castello: misure per prevenire gli incendi nella stagione estiva 2021

Al fine di prevenire e di eliminare pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, il Sindaco Carmelo Scandurra ha emesso un’ordinanza per la prevenzione degli incendi nella stagione estiva 2021.

Nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre è vietato:
a) accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli nelle aree boscate e non e nei terreni cespugliati;
b) usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace nelle aree boscate e non e nei terreni cespugliati;
c) lasciare ammucchiati i rifiuti o residui erbacei vicino alle aree boscate e non e nei terreni cespugliati;
d) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nelle aree boscate e non e nei terreni cespugliati;
e) lanciare cicche o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque tipo di materiale acceso;
Inoltre i proprietari possessori e conduttori di fondi ricadenti nel Comune di Aci Castello, entro il 14 giugno 2021 dovranno eliminare le sterpaglie, la vegetazione secca ed in generale qualunque materiale infiammabile compresi rifiuti, intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10. Tali condizioni dovranno essere mantenute fino al 30.09.2021.
2. Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all’interno del territorio comunale, hanno l’obbligo inoltre, entro lo stesso termine perentorio del 14 giugno 2021, di tenere i terreni, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina, sgombri di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili (compresi rifiuti), provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all’immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura. Tali condizioni dovranno essere mantenute fino al 30.09.2021.
3. I soggetti di cui ai precedenti punti sono inoltre obbligati, fino al 30.09.2021, al mantenimento dei terreni in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea al fine di garantire la prevenzione degli inneschi e della diffusione degli incendi.
L’ordinanza si applica anche ai proprietari, conduttori amministratori e/o gestori di insediamenti turistici e residenziali/condominiali.
Le violazioni di tale ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro.

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