Meta Catania Bricocity-Napoli pronta ad essere rigiocata

Di seguito riportiamo la decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5

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Diventa inconfutabile, infatti, la tesi difensiva sostenuta dalla Meta Catania C5 ed acclarata dal Giudice Sportivo della Divisione calcio a 5 con la sentenza del 24/01/2019 inquanto, quest’ultima, oggi diventa “cosa giudicata “ essendo spirati i termini per impugnare. Meta Catania Bricocity-Napoli dunque si ripeterà, non essendo riconducibile nessuna responsabilità alla Società Catanese.

Di seguito riportiamo la decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 in merito alla gara tra Meta Catania Bricocity e Lollo Caffè Napoli sospesa dall’arbitro al minuto 10:04 del secondo tempo:

4.1.1 Campionato Serie A 
GARA DEL 11/01/2019: ASD META C5 – ASD NAPOLI CALCIO A 5
Reclamo proposto dalla Società:ASD Meta C5
Il Giudice Sportivo,
Dagli atti ufficiali rileva che l’incontro in oggetto è stato sospeso definitivamente dall’arbitro al 10’,04” del secondo tempo per impraticabilità del terreno di gioco dovuta ad infiltrazioni d’acqua piovana provenienti dal soffitto dell’impianto sportivo che a seguito dell’imperversare di un temporale rendevano vani i tentativi posti in essere dagli inservienti della società ospitante di asciugare il terreno ed eliminare l’inconveniente verificatosi. Il direttore di gara dopo circa 20 minuti d’interruzione, constatato che nonostante il prodigarsi
di più persone, il terreno continuava ad essere bagnato con conseguente
pregiudizio per l’incolumità degli atleti, decretava la sospensione
definitiva dell’incontro.

La società ASD META C5 in merito a quanto sopra descritto richiede che venga disposta la ripetizione dell’incontro non ritenendosi responsabile in alcun modo dell’accaduto. All’uopo allega dichiarazione rilasciata dalla Direzione Manutenzione e Servizi Tecnici
del Comune di Catania ove è specificato che la causa dell’evento sia determinata dalle piogge di eccezionale intensità e di carattere alluvionale e ciclonico che hanno interessato la città di Catania
danneggiando diverse strutture e immobili comunali, con conseguente sollevamento e lacerazione di una parte dell’impermeabilizzazione delle
coperture relative. In tale documento è precisato che la società ASD META
C5 è semplice affittuaria dell’impianto, la manutenzione ordinaria del quale è di esclusiva competenza dell’amministrazione comunale.

Contro deduce la società ASD NAPOLI CALCIO A 5 chiedendo che in danno della
società ASD META C5 sia comminata la punizione sportiva della perdita
della gara prevista dall’art.17, comma 1 del C.G.S. in quanto oggettivamente responsabile degli eventi che hanno determinato la sospensione dell’incontro.

Tale tesi non può essere condivisa. E’ pur
vero che nella locazione di un immobile il conduttore deve provvedere ad
averne cura secondo la c.d. “diligenza del buon padre di famiglia” ma tale “adagio” non può essere applicato al caso di specie in quanto l’impianto sportivo viene affittato da diverse società che praticano altre discipline quali pallavolo o pallacanestro e non condotto in uso esclusivo dalla società ASD META C5. Di conseguenza non si può addebitare l’anomalia verificatesi sul soffitto dell’impianto alla Società ospitante, tenuto conto dell’uso promiscuo e polivalente al quale è destinato il palazzetto. A conferma di tale assunto vige la precisazione
fornita dal comune che “tutte le opere inerenti la manutenzione ordinaria
sono a suo esclusivo carico”, ragion per cui, anche nell’ipotesi che una
carenza vi sia stata, di tale omissione non può rispondere la società ASD
META C5 che è semplice conduttrice con l’unico obbligo di provvedere al
pagamento del canone d’affitto per le singole gare.

P.Q.M. 

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