In futuro, le cartelle di pagamento dovranno essere notificate in tempi sprint, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico da parte dell’ente impositore. Procedure amministrative e adempimenti più semplici e celeri, per agevolare lo scambio tra debiti e crediti.
Francofonte, 11 maggio 2024. Il sistema nazionale della Riscossione dovrà essere efficace, imparziale ed efficiente. Basta con l’attuale sistema, che è stato e continua ad essere esattamente il contrario: inefficace, imprevedibile e inefficiente. E’ un sistema imprevedibile e improduttivo che agevola i contribuenti perditempo ed evasori. Per cambiare passo, dovranno essere più semplici le procedure amministrative e gli adempimenti connessi ai rimborsi di competenza dell’agenzia delle Entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo. Per riformare il sistema nazionale della Riscossione, ci sarà tempo fino al 29 agosto 2025, cioè entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge 9 agosto 2023, n. 111, che è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.189 del 14 agosto 2023, ed è entrata in vigore il 29 agosto 2023.
Il magazzino dei debiti a ruolo supera i mille miliardi.
Sono troppi i contribuenti inadempienti che “gonfiano” sempre di più il cosiddetto magazzino dei debiti a ruolo. Secondo la Corte dei Conti, tra il 2000 e il 2022, a fronte di 1.263,7 miliardi di euro affidati dall’amministrazione finanziaria, dagli enti locali e previdenziali, è stato conseguito un incasso <<delle riscossioni a mezzo ruoli … di 170 miliardi>>, pari cioè al 13,5 per cento. Ogni 100 euro iscritti a ruolo, se va bene, lo Stato incassa 13,5 euro. Peraltro, nonostante i cosiddetti “saldo e stralcio” con annullamento dei debiti a ruolo, e le diverse “rottamazioni cartelle”, arrivate finora alla rottamazione quater, il magazzino dei debiti a ruolo supera i mille miliardi di euro.
Come ha riferito il direttore dell’agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, il primo febbraio 2024, in occasione del Telefisco 2024 del Sole 24 – Ore, in base agli ultimi dati al 31 dicembre 2023, il cosiddetto magazzino della Riscossione conta “oltre 1.206,6 miliardi di euro, che riguardano circa 163 milioni di cartelle e avvisi di accertamento e 22,4 milioni di contribuenti”. Di questo enorme magazzino, i contribuenti interessati sono 3,5 milioni di Fondazioni, società ed enti e 18,9 milioni di persone, di cui 3 milioni titolari di attività economica. Per Ruffini, la maggior parte sono debiti di esiguo valore, soprattutto violazioni del Codice della strada, e buona parte di questi non sono recuperabili. Lo stesso Ruffini ha spiegato che il 40%, cioè circa 483 miliardi sono irrecuperabili perché intestati a persone decedute o nullatenenti o imprese cessate; il 42%, cioè 502 miliardi a soggetti verso cui già sono stati svolti atti senza successo; l’8% sono sospesi da atti di autorità giudiziarie o definizione agevolata in corso; 18,8 miliardi, sono oggetto di pagamenti rateali. Restano 101,7 miliardi da incassare, ma i debitori sono anche soggetti non pignorabili per limiti legati a prima casa o impignorabilità di beni strumentali. Insomma, della montagna dei debiti a ruolo, che a fine anno 2023 ammonta ad oltre 1.206,6 miliardi di euro, se va bene, si potrà incassare circa il 5%, cioè meno di 100 miliardi di euro. Visto che si parla spesso di semplificazioni, una vera semplificazione potrebbe essere quella di cancellare i debiti a ruolo non incassabili e cercare, con tutti i mezzi leciti e in tempi brevi, di riscuotere le somme incassabili.
Gli obiettivi della Riscossione che verrà. Gli obiettivi del Governo sono quelli di incrementare l’efficienza dei sistemi di riscossione, semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi e rivederne la disciplina. Viene infatti modificato l’articolo 28 – ter, che ha per titolo “pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta”, disponendo che:
- il pagamento mediante compensazione volontaria può operare solo per i rimborsi di importo superiore a 500 euro, comprensivo di interessi;
- in analogia alle previsioni di cui all’articolo 48 bis del predetto decreto sulla riscossione, che detta “disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni”, la verifica sul beneficiario del rimborso va effettuata non sull’esistenza di debiti iscritti a ruolo, rientrando in questa previsione anche gli importi a debito non ancora notificati, ma sull’esistenza di inadempimenti rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, o di uno o più carichi affidati all’agente della Riscossione.
E’ inoltre previsto che le cartelle di pagamento saranno notificate in tempi brevi, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico da parte dell’ente impositore. Saranno anche più semplici e celeri le procedure relative ai rimborsi spettanti ai contribuenti. In futuro, si dovrà superare l’attuale separazione tra l’agenzia delle Entrate, titolare della funzione della riscossione, e l’agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione, garantendo, comunque, la continuità del servizio. L’obiettivo è di incrementare l’efficienza dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, e semplificarli, indirizzando l’attività secondo i principi di efficacia, economicità e imparzialità, verso obiettivi di risultato. Per le quote non riscosse, scatterà il discarico automatico, cioè la cancellazione automatica, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento del ruolo
Cosa prevede la riforma. Tra le principali misure in programmazione, per migliorare il sistema nazionale della Riscossione, anche con riferimento ai tributi locali, si segnalano:
- una pianificazione annuale delle procedure di recupero da concordare con Ministero dell’economia e delle finanze (MEF);
- il discarico automatico, cioè la cancellazione automatica, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, delle quote non riscosse; il discarico automatico è la procedura con la quale l’agente della riscossione restituisce all’ente creditore l’affidamento, dopo avere verificato l’infruttuosità delle operazioni di recupero; sono tanti i debiti presenti nel “magazzino” a ruolo nei confronti di contribuenti nullatenenti, falliti, deceduti, cessati, per la maggior parte già sottoposti ad azione cautelare ed esecutiva, con altre spese per l’erario, ma senza incassi;
- la salvaguardia del diritto di credito, mediante la tempestiva notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonché di atti interruttivi della prescrizione;
- la revisione della disciplina della responsabilità dell’agente della riscossione, prevedendola in presenza di dolo e nei soli casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni derivanti dall’attuazione delle norme sulla salvaguardia del diritto di credito (mediante tempestivo tentativo di notifica), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito;
- la determinazione dei criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate in ciascun anno da sottoporre al controllo.
Il sistema deve essere efficace, economico e imparziale. La riforma della Riscossione prevede, inoltre, l’incremento dell’utilizzo delle più evolute tecnologie e l’interoperabilità dei sistemi, cioè lo scambio di dati efficiente tra diversi sistemi, la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate. E’ previsto di potenziare l’attività di riscossione, anche attraverso:
- il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le somme da affidare all’agente della riscossione, per anticipare l’incasso, da parte della riscossione, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l’avvio delle azioni cautelari ed esecutive; si ricorda che il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute (il ruolo viene formato dall’ente creditore e trasmesso all’agenzia delle entrate-Riscossione) mentre la cartella di pagamento è l’atto successivo con il quale l’agenzia delle Entrate-Riscossione chiede il pagamento delle somme a debito del contribuente a seguito dell’attività di controllo dell’ente creditore (agenzia delle Entrate, Inps, comuni, eccetera);
- l’estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione, per assicurare una maggiore rapidità dell’azione di recupero;
- la razionalizzazione e l’automazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l’introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa già dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, a norma dell’articolo 75-bis del decreto sulla Riscossione, D. P. R. 29 settembre 1973, n. 602.
Il richiamato articolo 75-bis dispone che, decorso inutilmente il termine per l’inizio dell’esecuzione forzata, l’agente della riscossione, prima di procedere, a norma degli articoli 72 e 72-bis del D. P. R. 602/1973 e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all’adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel decreto sulla Riscossione, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, se possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.
Procedure semplici per rimborsi veloci. Sono inoltre previste procedure semplici e veloci per i rimborsi Iva, rendendo l’ordinamento interno maggiormente aderente ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, secondo la quale il soggetto passivo Iva, che si trova in una posizione creditoria, può, in attuazione del principio di neutralità dell’imposta, chiedere il rimborso dell’Iva a credito, senza che le modalità adottate dagli Stati membri lo rendano difficile. Potranno quindi essere apportate modifiche alla normativa attuale, per consentire al contribuente di ottenere agevolmente e in tempi rapidi il rimborso.
Mimma Cocciufa e Tonino Morina – Esperti fiscali del Sole 24 – Ore