Agenzia delle Entrate. Il Fisco chiede pagamenti a sorpresa per atti precedenti già definiti

Basta con i formalismi inutili! Contribuenti in confusione, quando arrivano richieste di somme non dovute riferite a molti anni fa, con minaccia di pignoramenti e altri procedimenti a esecuzione forzata.

Francofonte, 15 settembre 2024. Le comunicazioni dell’agenzia delle Entrate Riscossione iniziano spesso così: Gentile contribuente a oggi non risulta che Lei abbia eseguito il pagamento dell’importo chiesto anni fa di cui <<nelle pagine successive trova il dettaglio del suo debito e degli enti creditori che ci hanno incaricato della riscossione>>. La comunicazione dell’agente della Riscossione, prosegue, avvertendo il “gentile contribuente” che, in caso di mancato pagamento, si procederà ad esecuzione forzata, con minaccia di pignoramenti o fermi amministrativi delle auto. Sono parecchi gli avvisi di questo tenore che in questi mesi stanno arrivando a diversi contribuenti. Il “guaio” è che alcuni di questi avvisi riportano atti notificati diversi anni fa o cartelle mai notificate e, in ogni caso, per somme non dovute. Ed è quello che è capitato ad un contribuente, che il giorno 11 settembre 2024 ha ricevuto dall’agenzia delle Entrate Riscossione una comunicazione preventiva di fermo auto, con l’invito a pagare più di 4.500 euro. Ecco i fatti.

La richiesta della Riscossione. Nel dettaglio del debito, l’agente della Riscossione fa riferimento ad una cartella di pagamento che sarebbe stata notificata nel 2022, ma che il contribuente non ha mai ricevuto. Gli importi chiesti sono relativi ad imposte, sanzioni e interessi relativi al 2016, cioè a otto anni prima. Per fortuna, il contribuente ricorda che nel 2019, sempre per l’anno 2016, aveva ricevuto dall’agenzia delle Entrate una comunicazione di irregolarità, cosiddetto avviso bonario, che era stata già annullata da parte dell’ufficio, a seguito di istanza di annullamento presentata dal contribuente. L’ufficio, infatti, con una comunicazione del 26 luglio 2019, aveva informato il contribuente di avere proceduto all’annullamento della comunicazione. Il caso era quindi chiuso, ma, evidentemente, la comunicazione dell’agenzia delle Entrate all’agenzia delle Entrate Riscossione non era andata a buon fine, vista la ripetizione della stessa richiesta ricevuta dal contribuente. A questo punto, il contribuente è costretto a presentare una nuova istanza di annullamento in autotutela, sperando in un pronto intervento dell’ufficio, per scongiurare l’apertura di un inutile contenzioso.

Autotutela obbligatoria in campo. Nel caso in esame, l’ufficio deve rispettare le regole in materia di autotutela obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n.219, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.2 del 3 gennaio 2024, in vigore dal 18 gennaio 2024, che ha apportato modifiche alla legge 27 luglio 2000, n.212, cioè allo statuto dei diritti del contribuente. Nuove regole sull’autotutela che gli uffici devono mettere in pratica, in base alle indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate. Le novità più importanti sono costituite dall’inserimento di due articoli nella legge sui diritti del contribuente, articolo 10 – quater “esercizio del potere di autotutela obbligatoria” e 10 – quinquies “esercizio del potere di autotutela facoltativa”.
L’autotutela è obbligatoria nei casi di errori manifesti, nonostante la definitività dell’atto. E’ infatti previsto che l’amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento o alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione: errore di persona; errore di calcolo; errore sull’individuazione del tributo; errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria; mancata considerazione di pagamenti eseguiti; mancanza di documenti successivamente sanata, non dopo i termini, se previsti, a pena di decadenza. L’amministrazione finanziaria non procede all’annullamento d’ufficio o alla rinuncia all’imposizione nel caso di sentenza passata in giudicato ad essa favorevole, nonché decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione.

Richiesta di pagamento da annullare per evitare il contenzioso. Il contribuente, presentando all’ufficio l’istanza di annullamento in autotutela, spera in un pronto intervento, per scongiurare l’apertura di un inutile contenzioso. E’ vero che gli uffici sono in difficoltà, per mancanza di personale e di dirigenti, ma la gente è stanca di sentire annunciare continue “semplificazioni” che, alla prova dei fatti, sono nuove complicazioni. I contribuenti, anzi i “Cittadini” meritano più rispetto ed un sistema fiscale che generi certezze, non paure, ansie e panico, come quello degli ultimi anni. Anche l’ex ministro dell’Economia, Giovanni Tria, nell’illustrare le linee guida davanti alla Commissione Finanze del Senato, il 17 luglio 2018, ha affermato che è <<doveroso passare da uno stato di paura nei confronti dell’amministrazione finanziaria a uno stato di certezza del diritto e fiducia>>.
I principi guida devono essere quelli di buona fede e reciproca collaborazione, ricordandosi che l’autotutela esiste, non è <<una specie di optional>> e l’ufficio emittente <<non possiede una potestà discrezionale di decidere a suo piacimento se correggere o no i propri errori>>.

L’autotutela esiste e va applicata subito, senza perdere tempo, nel rispetto dei cittadini. L’autotutela in materia tributaria è lo strumento che impiega il cittadino per farsi ascoltare dagli uffici, in genere, quando ritiene di avere subìto un’ingiustizia. Per una giusta autotutela, gli uffici devono anche ricordarsi della regola non scritta, ma sempre valida del “buon senso”. Basta con i formalismi inutili. Quello che non si capisce è perché gli uffici, anche quando sono in presenza di accertamenti illegittimi e infondati, o richieste di somme non dovute, non si ricordino dell’autotutela, che consente di annullare gli atti sbagliati. Al riguardo, si ricorda che l’agenzia delle Entrate, come tutta la pubblica amministrazione, <<deve conformarsi alle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione>> (sentenza Cassazione, 6283/2012, emessa nell’udienza del 2 aprile 2012 e depositata il 20 aprile 2012). L’autotutela, in caso di errore dell’ufficio, non è un optional ma è obbligatoria e non vi è spazio <<alla mera discrezionalità poiché essa verrebbe necessariamente a sconfinare nell’arbitrio, in palese contrasto con l’imparzialità, correttezza e buona amministrazione che sempre debbono informare l’attività dei funzionari pubblici>>. Tutti i cittadini meritano rispetto. Gli uffici, quando sbagliano e colpiscono ingiustamente un cittadino onesto, devono ricordarsi delle norme sull’autotutela, che consentono di annullare gli atti sbagliati. Insomma, l’atto illegittimo deve essere annullato in autotutela senza discrezionalità ed in tempi brevi.
E’ grave che gli uffici ogni tanto “resuscitano” richieste di pagamento non dovute, con l’ulteriore aggravante che, aperta la lite, gli uffici proseguono il contenzioso fino alla Cassazione, rischiando di non incassare nulla e di essere condannati al pagamento delle spese di giudizio. Purtroppo, quando “parte” un accertamento o una richiesta di pagamento, anche se in modo errato, è quasi inevitabile che il relativo contenzioso dovrà superare i tre gradi di giudizio, primo, secondo grado e Cassazione. Non è giusto, ma gli uffici che amano la lite sperano in una delle cosiddette sentenze a “sorpresa” da parte dei giudici tributari, che possa giustificare il loro operato. Inoltre, chi paga è sempre e soltanto il contribuente, non certo il singolo funzionario che emette l’accertamento sbagliato o chiede pagamenti non dovuti e prosegue il contenzioso. Gli unici a guadagnarci in questa grande confusione fiscale, la peggiore degli ultimi venti anni, sono i difensori dei contribuenti. Per gli errori dei funzionari, paga l’agenzia delle Entrate, cioè la collettività.

Mimma Cocciufa e Tonino MorinaEsperti fiscali del Sole 24 Ore

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