Ricevute mediche “SI”,Iva “No” grazie !

 Il pagamento dell’IVA sulle prestazioni mediche non è dovuto, al meno nella maggior parte dei casi. Lo dice l’articolo 10 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n.633


 

Il Fisco ci controlla fin dentro le tasche, questo è ufficiale, ma chi ci tutela dalle truffe? Quanti di voi sanno che molte delle prestazioni mediche cui vi sottoponete sono esenti IVA? Cosa significa? Vengo e mi spiego.

Classica visita dentistica o ginecologica: al momento di pagare il professionista (o ancor meglio la segretaria che lo coadiuva) comunica al “malcapitato paziente” l’importo della prestazione. Spesso la ricevuta è un optional (classica la domanda “le occorre ricevuta?”), mentre dovrebbe essere automaticamente rilasciata al momento del pagamento, non a richiesta del pagante. Ma tralasciamo un attimo questo punto. Ancor più singolare è l’asserzione “il compenso è x, ma se non vuole la ricevuta è y, perché non c’è l’IVA”. Ma che fandonia è questa???

È vero che “ignorantialegis non excusat”, ma questo non è un buon motivo per farsi fregare.

Allora ascoltate bene ed imparate a rispondere a dovere.

L’articolo 10 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n.633 chiarisce che ‘le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazioni rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza sono esenti dall’Iva’. La norma già circoscrive il campo a coloro che svolgono la professione sanitaria sottoposta a vigilanza, quindi in maniera non abusiva. Nell’ottica delle prestazioni, invece, annovera quelle volte a tutelare la salute, ma anche quei trattamenti che hanno carattere di profilassi, a prescindere che il soggetto abbia o meno la malattia. 
Requisiti oggettivi e soggettivi sui quali si è espressa anche la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 20 novembre 2003 (cause C-307/01 e C-212/01), la quale ha sancito che ‘l’esenzione in oggetto va riconosciuta esclusivamente a quelle prestazioni mediche che sono dirette alla diagnosi, alla cura e, nella misura possibile, alla guarigione di malattie e di problemi di salute’. La Corte ha di fatto ‘delimitato l’imponibilità ai fini IVA solo nel caso in cui una prestazione medica viene svolta in un contesto in cui il suo scopo principale non è quello di tutelare o ristabilire la salute, quanto quello di fornire un parere richiesto preventivamente all’adozione di una decisione che produce effetti giuridici (prestazioni di natura certificativa, perizie medico-legali)’. 

L’Italia ha recepito la direttiva e con una circolare delleAgenzia dell’Entrate del gennaio 2005 chiarisce che anche laddove il professionista abilitato presti la sua opera con l’intermediazione di un ente, ospedaliero o privato, con il fine di tutelare, mantenere o ristabilire la salute, ecco che l’operazione è totalmente esente da Iva, sia per la fatturazione effettuata nei confronti del paziente, che tra i due soggetti che ne sono passivi. I criteri oggettivi delle prestazioni fornite prevalgono insomma sulla forma giuridica di chi le rende.

Tutto chiaro?

 

 Il medico, quindi, allorquando vi rilascerà la vostra bella ricevuta per prestazioni esenti da IVA, dovrà riportata la dizione: “Prestazione sanitaria esente IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 del DPR 633/1972“. Si tratta di una dizione che spesso è già pre-stampata sui ricevutari sanitarie acquistabili in cartoleria.

 

Quali sono i tipici casi di certificati o prestazioni a pagamento esenti da IVA?
Sono, ad esempio, i certificati per:
– buona salute, sana e robusta costituzione, attività ludico-motoria;
– patenti di guida;
– porto d’armi;
– medicina del lavoro;
– esonero dalle lezioni di educazione fisica;
– infortunio a fini INAIL;
– invio di minori in colonie o comunità;
– ammissione di anziani in case di riposo;
– invio in soggiorni marittimi o montani per motivi di salute;
– avvenuta vaccinazione;
– dieta personalizzata alla mensa;
– idoneità a viaggi.

Anche le prestazioni di medicina estetica sono esenti IVA, in quanto connesse al benessere psico – fisico del soggetto e quindi alla tutela della salute della persona.

Quali sono, invece, i casi di certificati o prestazioni a pagamento sui quali aggiungere l’IVA?
Sono, ad esempio, i certificati per:
– invalidità civile;
– infortunio a fini privati;
– riconoscimento causa di servizio;
– fini assicurativi;
– idoneità allo svolgimento di generica attività lavorativa;
– impossibilità a presentarsi in tribunale;
– inabilità a riscuotere la pensione.

 

Alla prossima visita medica, allora, alla domanda “Fattura o meno? Ci paga l’Iva, la vuole?” ribattete colpo su colpo: mettete al giusto posto il professionista, laddove non si dimostri abbastanza serio (o informato?).

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