Repertorio telematico subacquea industriale: il punto oggi di Cedifop su leggi e sicurezza

Codici, leggi, decreti e regolamenti della Regione Siciliana e del Governo. Permangono ancora dubbi e perplessità sull’iscrizione al repertorio telematico che riguarda le attività subacquee extraportuali e la loro sicurezza.

Quando nel 1979 per la prima volta in Italia si è passati dal registro dei Palombari, a sua volta definito nel 1942 con Regio Decreto n.327 dal titolo “Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione” che includeva negli articoli  114 e 116  la definizione dei palombari in servizio locale, al Registro dei Sommozzatori in sevizio locale, sempre come “lavoratori portuali”, ci sono voluti ben 2 anni per fare chiarezza, con un successivo decreto del 2 febbraio 1982, su titoli e definizioni precise necessarie per iscriversi presso una capitaneria di porto. Infatti, l’acronimo OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) nasce nel 1982.

Negli anni successivi, diversi titoli e attestati sono circolati in Italia, ma il concetto era ormai consolidato: per iscriversi presso una capitaneria di porto, era necessario un attestato di qualifica professionale che includeva il termine OTS. Non esisteva un limite di profondità specificato dalla normativa essendo l’OTS un operatore portuale e la profondità a cui poteva immergersi era limitata dalla batimetria del porto in cui operava (pochi metri o poche decine di metri al massimo).

L’Italia, nei decenni successivi rimane bloccata a questa qualifica, con un vuoto legislativo per le attività extraportuali, mentre il resto del mondo stabilisce precise regole per attività che si svolgono negli ambiti INSHORE e OFFSHORE sempre più lontani dalla semplice qualifica dell’operatore portuale o OTS.

Solo nel 2016 siamo stati capaci anche in Italia di produrre una legge che per la prima volta parla di ambito extraportuale, definendo un livello per l’INSHORE (fino ai – 30 metri fuori dai porti) e 2 livelli per l’OFFSHORE quello ad aria (30 -50 metri extraportuali) e quello a profondità superiori come operatore in SATURAZIONE. La legge è della Regione Siciliana, ma unica nel suo genere, in tutto il territorio nazionale, e crea un repertorio (registro)  telematico gestito dall’Assessorato al lavoro della regione per coloro che hanno i requisiti previsti dalla legge 07/2016 e successivamente dal regolamento pubblicato due anni dopo, nel 2018; il repertorio soltanto nel febbraio 2020 ha cominciato a funzionare con i primi iscritti.

Quindi concetto molto semplice: Se la certificazione o attestato di qualifica professionale fa riferimento al DM del 1979, di conseguenza prevede l’iscrizione presso una capitaneria di porto in Italia, allora parliamo di un OTS, cioè di un operatore portuale, se invece fa riferimento alla legge 07/2016 che è ad oggi unico atto Legislativo che ha creato le tre nuove qualifiche, fa riferimento all’iscrizione al repertorio telematico e riguarda le attività subacquee extraportuali.

Ma sembra che  la strada è ancora lunga per chiarire e principalmente capire questi semplici elementi, visto che cominciano a “spuntare” corsi, in qualche regione d’Italia, per i livelli INSHORE  o OFFSHORE, parlando di nuove qualifiche, ma facendo stranamente riferimento al DM del 1979, creato per attività  in ambito portuale. Certo siamo in Italia dove spesso si propone di tutto e il contrario di tutto, con la complicità anche delle istituzioni che omettono i controlli dovuti, sicuramente anche a causa del tecnicismo  degli argomenti. Ma nel frattempo vengono autorizzati operatori a operare in questo settore, con totale disprezzo delle regole sulla sicurezza sul lavoro, ignorando il Decreto 81/08.

Tutto ciò mentre si aspetta da circa 3 anni, un ricorso presentato alla CGA sulla importanza che hanno i titoli degli attestati che fanno riferimento alle attività portuali  e di quelli che fanno riferimento ad attività extraportuali; unitamente ad una risposta  ad un consulto richiesto dallo stesso Assessorato al Lavoro nel dicembre 2020 alla commissione interpelli del Ministero del Lavoro dove si chiede per le attività sommozzatorie in ambito extraportuale “...se fare operare personale iscritto solo a una capitaneria di porto se si appalesi quale irregolarità, se non una vera e propria violazione, rispetto agli  obblighi di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro...”.

  • Camera dei Deputati: Interpellanza  n. 2/00422 Legislatura 18 al   Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero della Salute –  Attuale delegato a rispondere: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=2/00422&ramo=CAMERA&leg=18 – Richiesta di promuovere presso le capitanerie di porto il necessario adeguamento delle ordinanze in relazione alla card di commercial diver italiano, secondo i limiti di profondità previsti dalla mansione di lavoro svolta, indicati nella legge regionale 07/2016 della Regione Siciliana e i corrispondenti profili di formazione normata validi in base alla richiamata direttiva europea.
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