Il ritorno a casa di Giorgio Napolitano, aperto il toto nomine

Al Quirinale è stata ammainata la bandiera del presidente della Repubblica, alle 10,35. del 14 gennaio 2015 Giorgio Napolitano ha firmato le sue dimissioni

L’undicesimo presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, unico a essere rieletto, ha appena firmato la lettera di dimissioni, dopo nove anni dal suo mandato. Adesso, il segretario generale Donato Marra la consegnerà ai presidenti delle Camere, Pietro Grasso e Laura Boldrini e, al presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi.

Nel periodo di vacatio il presidente del Senato, Pietro Grasso, svolgerà per il tempo necessario le funzioni del Capo dello Stato.

Intanto, stamattina, il Pd ha riunito la segreteria, inizando a svolgere tutti gli incontri necessari per scegliere il successore di Napolitano, sottolineando che si punta al quarto scrutinio per la fumata bianca. Matteo Renzi punta su ‘un arbitro di alto livello’, salutando il presidente con un tweet: “#GraziePresidente”.

I tweet anche dei ministri Marianna Madia con un #GraziePresidente e Maurizio Martina #GraziePresidente per questi nove anni di totale dedizione alla Repubblica italiana.

Il toto nomine impazza nei palazzi della politica romana: da Antonio Amato a Dario Fo. EUn nome favorito è quello di Giuliano Amato seguito  da Laura Boldrini, Pietro Grasso,  Anna Finocchiaro, Roberta Pinotti e Paola Severino, ma anche i giuristii Marta Cartabia, giudica costituzionale, Gustavo Zagrebelsky e Stefano Rodotà.

Il presidente della Bce, Mario Draghi si è tirato fuori dalla partita:  “È un grande onore naturalmente per me essere preso in considerazione – ha detto in un’intervista alla Zeitma non è il mio lavoro“.

 Non ci rimane che attendere

Le  funzioni del Presidente della Repubblica

La Costituzione oltre a riconoscere alla carica la funzione di rappresentanza dell’unità del Paese con tutte le prerogative tipiche del capo di Stato a livello di diritto internazionale, pone il presidente al vertice della tradizionale tripartizione dei poteri dello Stato. Espressamente previsti sono i poteri di:

in relazione alla rappresentanza esterna:
accreditare e ricevere funzionari diplomatici;
ratificare i trattati internazionali sulle materie dell’art.80, previa autorizzazione delle Camere;
dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle Camere;

in relazione all’esercizio delle funzioni parlamentari:
nominare fino a cinque senatori a vita (art.59);

inviare messaggi alle Camere (art.87);
convocarle in via straordinaria (art.62);
scioglierle salvo che negli ultimi sei mesi di mandato. Lo scioglimento può avvenire in ogni caso se il semestre bianco coincide in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura (art.88);
indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove Camere (art.87);

in relazione alla funzione legislativa e normativa:
autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi (art.87);
promulgare le leggi approvate in Parlamento entro un mese, salvo termine inferiore su richiesta della maggioranza assoluta delle Camere (art.73);
rinviare alle Camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (potere non più esercitabile se le Camere approvano nuovamente) (art.74);
emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo (art.87);
indire i referendum (art.87) e nei casi opportuni, al termine della votazione, dichiarare l’abrogazione della legge a esso sottoposta;

in relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico:
nominare il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri (art.92). Secondo la prassi costituzionale, la nomina avviene in seguito ad opportune consultazioni con i presidenti delle Camere, i capi dei gruppi parlamentari, i presidenti emeriti della Repubblica e le delegazioni politiche;
accogliere il giuramento del governo e le eventuali dimissioni (art.93);
nominare alcuni funzionari statali di alto grado (art.87);
presiedere il Consiglio supremo di difesa e detenere il comando delle forze armate italiane (art.87);
decretare lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione (art.126);
decretare lo scioglimento delle Camere o anche una sola di esse (art.88);

in relazione all’esercizio della giurisdizione:
presiedere il Consiglio superiore della magistratura (art.104);
nominare un terzo dei componenti della Corte costituzionale (art.135);
concedere la grazia e commutare le pene (art.87).
Conferisce inoltre le onorificenze della Repubblica Italiana tramite decreto presidenziale (art. 87).

 

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