All’Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana, la gestione e l’aggiornamento del Repertorio Telematico della Subacquea Industriale

Documento/interpello presentato dall’Assessorato al Lavoro al Ministero del Lavoro: l’iscrizione al Repertorio Telematico. Rappresentare requisito per il pieno e corretto adempimento degli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008.

Articolo n.1

Dal 2016 il legislatore Regionale ha affidato all’Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana, la gestione e l’aggiornamento del Repertorio Telematico della Subacquea industriale, istituito grazie alla  legge regionale 21 aprile 2016, n.7 (“Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”). Ci sono voluti altri due anni per definire il regolamento attuativo con il Decreto del Presidente della Regione siciliana, 7 dicembre 2018, n.31  e ancora altri due anni affinché i primi sommozzatori fossero  registrati nel repertorio, cioè nei primi mesi del 2020.

Oggi, la Legge 07/2016 costituisce allo stato l’unica norma di rango legislativo attualmente rinvenibile nell’ordinamento italiano per le attività sommozzatorie fuori dalle acque portuali italiane, (riservate al profillo di OTS e disciplinati dal Decreto Ministeriale 13.01.1979), come ad esempio  per tutte le attività svolte nelle acque interne, spazi marittimi extraportuali, vasche ed impianti idrici industriali o idropotabili, impianti di acquacoltura/maricoltura, ecc….

In questo ambito il legislatore regionale siciliano, entro i limiti della ripartizione costituzionale di competenze (deliberazione Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2016), ha disciplinato i percorsi formativi per il conseguimento delle qualifiche professionali per le attività della subacquea industriale in ambiti extraportuali (allineandoli agli standard didattici internazionali di settore fissati da IDSA ed alle linee-guida indicate dall’organizzazione internazionale delle imprese del comparto IMCA), che si concretizza con l’iscrizione degli operatori nel Repertorio telematico quale strumento di contatto fra domanda ed offerta di lavoro e per un più agevole riconoscimento delle competenze anche sul piano transnazionale. In questo modo anche in relazione ai diversi contesti operativi, connessi al profilo di rischio, sono individuati tre livelli di qualificazione in base alla profondità (Inshore fino a 30 metri, Offshore ad aria/Top UP fino a 50 ed Alto fondale per profondità superiori).

    Essendo unica questa legislazione a livello nazionale, l’assessorato al Lavoro della Regione Siciliana, ha sottoposto un  quesito, al Ministero del Lavoro, in riferimento alle qualifiche professionali richieste per l’esercizio delle attività della subacquea industriale, con particolare riferimento ai lavori svolti fuori dalle aree portuali, considerati anche i peculiari profili di rischio di tali attività, inserite fra quelle di cui all’allegato XI del citato d.lgs. 81/2008, visto che i lavoratori del settore non rientrano nemmeno nel campo di applicazione della normativa speciale in materia di lavoro marittimo.

    Nel quesito sottoposto alla commissione del Ministero del Lavoro,  si chiede il parere se per il corretto e compiuto adempimento dei rispettivi obblighi gravanti sui  datori di lavoro per  i lavori subacquei extraportuali, il possesso da parte del personale impiegato delle qualifiche formative previste dalla legge regionale siciliana 7/2016, costituisca corretto requisito di idoneità ai fini della prevenzione dei rischi.

Viene anche richiesto di stabilire se l’iscrizione dei lavoratori impiegati nel Repertorio telematico regionale, che impone il possesso di tali qualifiche e di ulteriori requisiti, possa rappresentare requisito per il pieno e corretto adempimento degli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008; il che porterebbe alla conclusione che l’utilizzo di operatori in possesso di soli brevetti sportivi, oppure della qualifica da OTS, rappresenta una vera e propria violazione, rispetto ai citati obblighi di tutela della salute e della sicurezza; e che quindi il possesso delle qualifiche professionali considerate e l’iscrizione al Repertorio costituiscano adempimento all’obbligo di impiegare esclusivamente ‘personale esperto’, a completamento e naturale corollario del già sancito obbligo di seguire le regole di buona tecnica per questa tipologia  di lavori.

LINK: Interpello dell’Assessorato al Lavoro: http://www.cedifop.it/files/INTERPELLO-prot-52172.pdf

Articolo n.2

(Le qualifiche dei sommozzatori inglesi dell’HSE non sono più riconosciuti in Europa dopo il brexit, quindi non sono più presenti nella banca dati europea delle qualificazioni, come sommozzatori, mentre a breve sarà inserita, per la prima volta, l’Italia grazie alla sua legislazione, che lo prevede dall’articolo 10.2 del decreto presidenziale n. 31/2018)

Nella Banca dati Europea (European Commission, Internal Market, Free movement of professionals Regulated, professions database) fino a Dicembre 2020, prima della Brexit, erano inserite 26 qualifiche che rientrano nel mondo dei commercial diver, proposti da Danimarca (1), Finlandia (1), Paesi Bassi (2), Norvegia (2), Polonia (8), Portogallo (1), Romania (7), Spagna (2), Svezia (1), Regno Unito (dati archiviati) (1).

Nell’ultimo caso (Regno Unito) rappresentato dalla propria autorità competente HSE, che si esprimeva tramite la legislazione inglese prevista nei “REGOLAMENTI Diving at Work 1997“, a partire dal 1 Gennaio 2021, causa Brexit, questo riconoscimento, ai sensi della Direttiva 2005/36 che tratta del riconoscimento delle qualifiche in UE, anche nel settore della metalmeccanica subacquea (commercial diver) e relativi attestati di competenza per le immersioni per motivi di lavoro, anche in  saturazione profonda, a sostegno dell’industria petrolifera e del gas in mare aperto, è stato archiviato e non è più valido come certificazione nella Comunità Europea, mentre a breve dovranno introdursi nella  Banca dati Europea,  i tre titoli Italiani, per la prima volta in assoluto, uno per il livello INSHORE e 2 per i livelli OFFSHORE, esclusivamente previa iscrizione nel Repertorio Telematico dei commercial diver italiani, presso l’assessorato al lavoro della regione siciliana, che diventerà l’autorità competente per la qualifica dei commercial diver, all’interno della banca dati europea.

I tre livelli di qualificazione dei commercial diver per attività fuori dall’ambito portuale, livello INSHORE, livello OFFSHORE DIVER ad ARIA o TOP UP e livello SATURAZIONE, abilitano all’iscrizione nel repertorio telematico presso l’assessorato al lavoro della regione siciliana, come sancito dalla legge 07/2016, con questa iscrizione le tre qualifiche sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull’intero territorio comunitario.

Il decreto presidenziale n. 31/2018, che rappresenta il regolamento per l’iscrizione nel repertorio telematico dei commercial diver italiani, prevede nell’articolo 10.2  che ” .. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative, provvede all’adozione degli adempimenti necessari anche nei confronti dei competenti uffici ed organismi dello Stato per l’inserimento delle qualificazioni di cui al presente regolamento nel database tenuto dalla Commissione europea e pubblicato sul relativo sito internet per agevolare il riconoscimento delle qualifiche ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005….“, percorso che si sta lentamente realizzando.

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo è stato il primo passo per il riconoscimento delle qualifiche professionali nei Paesi della comunità europea,  in Italia è stata recepita dal Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali”  che specifica i requisiti minimi affinché le qualifiche vengano riconosciute. In particolare, passaggio importantissimo,  l’articolo  5 stabilisce chi possa assumere il ruolo di “Autorità competenti”, figura di riferimento obbligatoria per la banca dati europea, e che “…  sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni …”, oltre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ministeri vari, al punto “m” è previsto che possono assumere il ruolo di “autorità competente” anche le regioni a statuto speciale come appunto la Sicilia, che con la legge 07/2016 pone l’assessorato al lavoro come ente pubblico a rappresentare il territorio e la propria legislazione.

Link:DPRS (Decreto Presidente Regione Siciliana) N. 31/2018: “Regolamento relativo ai percorsi formativi finalizzati all’esercizio delle attività della subacquea industriale in attuazione dell’art. 5 della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7.

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro/PIR_Areetematiche/PIR_Sostegnooccupazione/PIR_Repertoriotelematicosubacqueaindustriale/PIR_Normativaestandard/GURS_01_03_2019.pdf

Articolo n.3

Nella Metalmeccanica Subacquea (Commercial Diver) esistono tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale: Formativi (IDSA); Operativi (IMCA) e di Sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) – In Italia sono presenti nella legge 07/2016 della Regione Siciliana “Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”

E’ uscita in questi giorni l’ultima pubblicazione, la 6.4,  che contiene gli standard internazionali ADCI (Association of Diving Contractors International), validi negli USA per le attività svolte nei cantieri dei commercial diver. Il volume che riporta il titolo di “International Consensus Standards for Commercial Diving and Underwater Operations”, è migliorativo della precedente edizione 6.3.

Le principali aree di cambiamento riguardano la sessione dei palloni di sollevamento (sessione rivista e ampliata),  è presente una nuova sezione sui collettori (manifolds) e sui regolatori di riduzione della pressione e sui  requisiti del collettore e del regolatore di riduzione della pressione.

In USA ci sono due associazioni che si occupano di commercial diver, la prima è l’ADCI, fondata nel 1968, che si occupa della cantieristica con standard che seguono quelli dell’IMCA (International Marine Contractors Association), che si occupa di promuovere le immersioni commerciali, stabilire standard di sicurezza uniformi e incoraggia l’osservanza di questi standard in ambito inshore e offshore nei vari cantieri. Fin dal suo inizio l’ADCI ha collaborato, e partecipato con agenzie di regolamentazione statali e federali, per sviluppare standard coerenti e raggiungibili, rispettando i più elevati standard di sicurezza per le operazioni subacquee.

La seconda associazione Americana è la ACDE (Association of Commercial Diving Educators), fondata nel 1979,  che si occupa di promuovere la coerenza e la qualità della formazione dei subacquei commerciali tra le scuole associate, fornire supervisione e garanzia della qualità dello standard nazionale di formazione e collabora con le autorità locali, statali e federali e le imprese, nello sviluppo e nel mantenimento di standard elevati e di valide politiche nel campo della formazione subacquea.

Gli standard formativi che segue l’ACDE, Inc. sono stati approvati  dall’ANSI (American National Standards Institute) nel 2015 e sono gli “ANSI/ACDE -01-2015 Minimum Standard for Commercial Diver Training”; della “International Diving Schools Association (IDSA) Standard” e gli “ANSI/ACDE Commercial Diver Training Certification”.

Anche in Italia si sta facendo una cosa simile, partendo dalla legge 07/2016 della Regione Siciliana che per la prima volta in Italia, dopo un’attesa di ben 34 anni, ha cominciato a mettere ordine in questo settore. Scrive l’On.le D. Bergamini  nel suo DDL relativo a questo settore: “..in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:
1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d’America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell’IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello mondiale;

2) gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative;

3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito. Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano….” (dal DDL n. 2751 del 26.11.14)

Link: REPERTORIO TELEMATICO ATTIVITÀ DI SUBACQUEA INDUSTRIALE: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro/PIR_Areetematiche/PIR_Sostegnooccupazione/PIR_Repertoriotelematicosubacqueaindustriale

  • Legge 07/2016 della Regione Siciliana “Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”: http://www.cedifop.it/files/guri.pdf

Tutte le foto sono dal corso del CEDIFOP per OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) n. 2020/AUT/0429 per “OPERATORE TECNICO SUBACQUEO” (Palermo – Dicembre 2020/Aprile 2021).

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